L’Agenzia delle Entrate con la risposta all‘interpello n. 5378 del 2014 proposto da da un liquidatore giudiziale di una società per azioni ammessa ai benefici dell’istituto del concordato preventivo, successivamente omologato dal Tribunale in merito alle sopravvenienze attive conseguite a seguito del l’omologa del concordato preventivo e derivanti dalla falcidia dei debiti verso i creditori ha chiarito che le predette sopravvenienze non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.
Nel caso di specie la società ha presentato interpello in base all’articolo 11 dello Statuto del contribuente ponendo il quesito sulla corretta interpretazione dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997 con il quale dispone che la base imponibile Irap è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (differenza tra la voce A e B del prospetto di conto economico).
L’articolo 5 comma 1, del Dlgs 446/1997 nella formulazione applicabile ai periodi di imposta a partire dall’anno 2008, come evidenziata nella risposta fornita dalle Entrate, ha disposto che la base imponibile Irap delle società di capitali è determinata «dalla differenza tra il valore e i costi della produzione alle lettere a) e b) dell’articolo 2425 del codice civile, con l’esclusione delle voci ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio».
Per cui per l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che che la determinazione della base imponibile non consente di prescindere dalla corretta applicazione dei principi contabili.
Pertanto, ricordando, il principio contabile Oic 6 inerente al trattamento contabile degli effetti prodotti dalle operazioni di ristrutturazione del debito statuisce che «nel caso in cui la ristrutturazione del debito prevede la rinuncia del creditore a un ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, alla data della ristrutturazione il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del conto economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati. In contropartita, lo stesso debitore rileva una riduzione di pari importo del valore contabile dei debito iscritto tra le passività».
Alla luce di tali precisazioni contenute nel principio contabile Oic 6, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che le sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia concordataria devono essere quindi classificate nella voce E20 («Proventi straordinari») e pertanto non concorrono, quindi, alla formazione della base imponibile Irap.
L’Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi in commento, chiarisce che non trova applicazione il principio di correlazione previsto nell’articolo 5, comma 4, del Dlgs 446/1997. Un principio generale in base al quale assumono rilievo, nella determinazione della base imponibile Irap, oltre alle componenti ordinarie normativamente individuate, anche le componenti straordinarie correlate: criterio che finora ha portato la dottrina prevalente a ritenere imponibili ai fini Irap le sopravvenienze attive conseguite a seguito dell’omologa del concordato preventivo.
La risposta dell’ufficio precisa che il principio della correlazione trova applicazione con riferimento ai componenti reddituali che rettificano proventi e oneri che hanno già inciso sulla formazione della base imponibile Irap in esercizi precedenti (come resi o abbuoni). L’applicazione va invece esclusa quando i componenti di reddito derivino dalla rettifica di un credito o di un debito conseguente a una valutazione (come quella operata in sede di concordato preventivo), riguardante l’aspetto meramente finanziario, della capacità ad adempiere all’obbligazione.
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