CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 dicembre 2017, n. 31238
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Reverse charge
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1077 del 27/04/2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso con cui la contribuente C. C. s.r.l aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sul presupposto dell’indebita utilizzazione di un deposito fiscale gestito virtualmente dalla W. S. s.r.l, recuperava a tassazione l’IVA, a suo dire, indebitamente detratta dalla società in relazione all’anno d’imposta 2007.
2. Il giudice di appello affermava il difetto di competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo l’Agenzia delle dogane l’unico organo competente ad accertare e riscuotere l’IVA all’importazione (art. 70, d.P.R. 26/10/1972, n. 633). Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo per violazione di norme di diritto (art. 70, d.P.R. 26/10/1972, n. 633; art. 50-bis, d.l. 30/08/1993, n. 331); la società contribuente replica con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è fondato, dovendosi dare ulteriore continuità ai principi di diritto enunciati, tra le altre, da Cassazione civile, sez. trib., 05/08/2016, n. 16459 («In tema d’I VA, l’Agenzia delle Entrate è competente all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta conseguente all’importatone se, precedendo l’immissione in libera pratica quella in consumo con certo intervallo temporale, sia assolta al momento dell’estrazione della merce dal deposito fiscale mediante il meccanismo contabile del “reverse charge”, atteso che non si tratta, secondo la normativa dell’Unione europea, di un’obbligazione doganale, restando la legittimazione attribuita, per economia di procedimento, alt autorità doganale solo ove l’immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento dell’importazione». Rv. 640656-01) e da Cassazione civile, sez. trib., 05/08/2016, n. 16463 («Posto che l’obbligazione doganale all’importazione non comprende l’iva all’importazione e che l’autorità doganale è quella chiamata ad occuparsi dell’obbligazione doganale all’importazione, di modo che soltanto per economia di procedimenti l’agenzia delle dogane riscuote l’iva all’importazione negli spazi doganali, spettano alla competenza dell’agenzia delle entrate e non già a quella dell’agenzia delle dogane l’accertamento e la riscossione dell’lva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell’lva da assolvere all’atto dell’estrazione della merce dai depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile». Mass, non uff., nonché da altre similari decisioni nomofilattiche frutto della medesima camera di consiglio mono-tematematica (Cassazione civile, sez. trib., 05/08/2016, nn. 16466, 16465, 16464, 16456, nonché 23/09/2016, n. 18643).
2. Premesso, infatti, che la Corte di giustizia afferma la natura di tributo interno e non di dazio doganale dell’IVA all’importazione (Corte giustizia, 05/05/ 1982, Gaston Schul; 25/02/1988, Drexl; 17/05/2001, Fischer – Brandenstein; 29/07/2009, Pakora Plus; 16/07/2011, Lidi – Companhia, sull’imponibile ex art. 83 Direttiva U.E. 2006/112/CE; 17/07/2014, Equoland), l’atto impositivo l’Agenzia delle entrate mira a recuperare l’IVA all’importazione a seguito di disconoscimento della detrazione operata dalla parte contribuente mediante auto-fatturazione (cd. reverse charge) al momento dell’estrazione della merce da un deposito fiscale ritenuto “virtuale”, perché, a suo dire, illecitamente gestito da altra società.
3. Pertanto, prosegue il precitato orientamento, «non coglie nel segno il giudice di appello quando assimila ai diritti di confine PIVA al?importatone, dovuta a seguito dell’estrazione delle merci già immesse in libera pratica, facendone conseguire la competenza dell’Agenzia delle dogane, omettendo di considerare che l’IVA all’importazione ha natura di tributo interno, come tale di competenza dell’Agenzia delle entrate; – che la competenza dell’Agenzia delle dogane è prospettabile soltanto per economia procedimentale in ipotesi di coincidenza tra l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo della merce importata e non, invece, quando la prima preceda temporalmente la seconda; – che è differente la disciplina applicabile ai due tipi di tributo» (così Cass. n. 18643/2016, cit.).
4. In definitiva, va ribadito che, nella fattispecie decise nel 2016 così come in quella similare in esame, tutte riferibili all’utilizzazione del deposito fiscale gestito virtualmente dalla W. S. s.r.l, «la competenza funzionale ad emettere l’atto impositivo per il disconoscimento della detrazione dell’IVA ali importazione dovuta per l’immissione al consumo, quindi dopo /immissione della merce in libera pratica, operata dalla società contribuente mediante reverse charge, spettava all’Agenzia delle entrate» (conf. ult. cit.).
5. A identiche conclusioni, oltre alla sezione tributaria della Corte, è giunta anche alla sesta sezione della medesima Corte, in fattispecie ancora una volta riferibili all’utilizzazione del deposito fiscale gestito virtualmente dalla W. S. s.r.l (Cassazione civile, sez. 6-5, c.c. 05/10/2017, Agenzia delle entrate vs Soc. Luna Blu).
6. Ne deriva, per un verso il complessivo superamento dei risalenti precedenti invocati dalla parte contribuente in memoria, laddove gli isolati arresti del 2010 (Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2010, nn. 12263 e 12262) si ricollegano a complessive ricostruzioni della fenomenologia dell’IVA all’importazione, dei depositi fiscali e del reverse charge completamente rivisitate dalla successiva giurisprudenza di legittimità (conf. Cassazione civile, sez. trib., 15/04/2015, n.7576, nonché 08/09/2015, n. 1815 e 17/05/2017, n. 12231), ampiamente evolutasi sulla scorta della vincolante giurisprudenza della Corte di giustizia (conf. le sent. Ecotrade, Idexx Laboratories, Equoland e le altre sopra cit. sub §4). Inoltre il precedente del 2011 (Cassazione civile, sez. trib., 20/07/2011, n. 15921), non è neppure attinente, riguardando il diverso istituto del plafond.
7. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, in diversa composizione, riesaminerà la vertenza alla stregua dei superiori principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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