CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 marzo 2018, n. 7221
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Unitario centro di imputazione giuridica – Unica struttura organizzativa e produttiva, unico scopo, unico coordinamento tecnico e amministrativo, utilizzo in contemporanea delle prestazioni lavorative dei dipendenti – Soglia occupazionale prevista per l’applicabilità dell’art. 18 della L. n. 300/1970 – Solidale responsabilità delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto – Sussiste
Fatti di causa
1. Con sentenza pubblicata il 16.4.15 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame di CMR – Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.A. e di E. S.r.l. contro la sentenza non definitiva n. 1577/13 del Tribunale di Benevento, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 1°.7.10 a C. I. G., ordinandone la reintegra nel posto di lavoro.
2. Statuiva la Corte territoriale che le due società appellanti costituivano un unitario centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro della lavoratrice, avendo un’unica struttura organizzativa e produttiva ed un unico scopo, un unico coordinamento tecnico e amministrativo ed un utilizzo in contemporanea delle prestazioni lavorative dei dipendenti. In conclusione, secondo la Corte territoriale era da considerarsi fittizia l’imputazione alla sola E. S.r.l. dei rapporti di lavoro (compreso quello di C. I. G.), conseguentemente raggiungendosi la soglia occupazionale prevista per l’applicabilità dell’art. 18 legge n. 300 del 1970 mediante computo di tutti i dipendenti delle due società.
3. Per la cassazione della sentenza ricorrono con unico atto CMR – Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.A. ed E. S.r.l., affidandosi ad un solo motivo.
4. C. I. G. resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970 nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto che la ricostituzione del rapporto dovesse avvenire solo nei confronti del datore di lavoro formale (vale a dire la E. S.r.l., che all’epoca del licenziamento aveva meno di 15 dipendenti), anche a prescindere dalla ritenuta unicità di imputazione del rapporto, il che avrebbe dovuto comportare l’applicazione della mera tutela obbligatoria; inoltre – prosegue il ricorso – la Corte territoriale non ha considerato che i registri IVA e i bilanci prodotti in giudizio dimostravano un progressivo e inesorabile crollo di circa il 15% (negli anni 2007-2009) delle prestazioni sanitarie rese dalla E. S.r.l.
2.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla controricorrente in relazione ad un preteso conflitto di interessi tra le due società ricorrenti in quanto assistite dal medesimo difensore (avv. A. P.).
È pur vero che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 15884/13; Cass. n. 21350/05; Cass. n. 8842/04), è inammissibile l’impugnazione proposta dallo stesso difensore munito di procura conferitagli da due parti processuali nonostante che esse si trovino tra loro in conflitto (attuale o virtuale) di interessi.
Nondimeno nel caso di specie tale conflitto non si ravvisa neppure a livello virtuale, giacché proprio la sentenza impugnata ha ribadito la sostanziale unicità dell’impresa, di modo che è del tutto naturale – e, anzi, costituisce ulteriore indiretta conferma della statuizione dei giudici di merito – il fatto che la difesa delle società ricorrenti sia stata assunta da un unico difensore (cfr. in tal senso Cass. n. 16685/17, pronuncia relativa propria alle odierne ricorrenti e ad un’analoga vicenda lavorativa).
3.1. Il ricorso è però infondato.
Si deve, infatti, dare continuità alla costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (cfr., ex aliis, Cass. n. 1346/15; Cass. 5.3.03 n. 3249; Cass. 20.10.2000 n. 13904; Cass. 10.6.86 n. 3844).
Lo stesso dicasi qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale (da non confondersi con quello di cui all’art. 2359 cod. civ.), tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società (cfr. Cass. n. 1346/15, cit.; Cass. n. 5496/06; Cass. n. 11275/2000).
Tale unicità di imputazione ricorre ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti indici sintomatici: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr., ex aliis, Cass. n. 19023/17; Cass. n. 26346/16; Cass. n. 3482/13).
Si tratta d’un accertamento rimesso al giudice di merito (cfr. Cass. n. 3482/13, cit.): nel caso di specie la Corte territoriale ha motivatamente confermato la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della suddetta simulazione, id est del carattere fittizio del frazionamento in due società (CMR – Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.A. ed E. S.r.l.) di un’unica realtà aziendale e imprenditoriale.
Pertanto, rettamente i giudici di merito hanno emesso l’ordine di reintegra nei confronti di entrambe le società, tenutevi in solido ex art. 1294 cod. civ.
Ne consegue che, unico essendo il centro di imputazione del rapporto lavorativo dell’odierna controricorrente, del pari unico debba essere il calcolo del numero dei dipendenti ai fini dell’applicabilità della tutela reale del posto di lavoro ex art. 18 cit., sommandosi i dipendenti medesimi a prescindere dalla formale titolarità nel lato datoriale del loro rapporto di lavoro.
È quel che correttamente ha fatto l’impugnata sentenza, che non merita le censure rivoltele.
Per il resto, le doglianze mosse per mancata valorizzazione di determinati documenti al fine di dimostrare il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento per cui è causa sostanzialmente non fanno altro che sollecitare – ad onta dei richiami normativi contenuti in ricorso e della deduzione del vizio sub specie art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – una mera rivisitazione del materiale istruttorio.
Ciò è inammissibile in sede di legittimità alla luce sia del previgente sia (a fortiori) del nuovo tenore dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis).
4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si attribuiscono ex art. 93 cod. proc. civ. al difensore antistatario della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv. M. T., antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.