COVIP – Circolare 12 luglio 2018, n. 4216
Adeguamenti degli Statuti, Regolamenti e Note informative alla Circolare COVIP n. 888 dell’8 febbraio 2018, relativa alle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 168 e 169, della Legge 205/2017 al Decreto lgs. 252/2005 – Anomalie riscontrate
Con la Circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018 sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative alle forme pensionistiche complementari per l’adeguamento degli Statuti, dei Regolamenti e della Nota informativa alle novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che allo stato attuale, sulla base della documentazione pervenuta, risulta che non tutte le forme interessate hanno provveduto ad adeguare l’ordinamento interno e la documentazione informativa utilizzata alle disposizioni di cui alla citata Circolare.
Fermo restando che i fondi pensione sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni normative introdotte con la Legge 205/2017 anche in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento interno, si richiamano le forme in operatività che ancora non avessero provveduto, ivi comprese quelle chiuse al collocamento, ad adeguare tempestivamente, e comunque non oltre il 31 luglio p.v., il proprio statuto/regolamento e l’eventuale ulteriore documentazione informativa prevista alle novità qui in parola.
Si evidenzia inoltre che dall’esame di un campione significativo delle comunicazioni fin qui pervenute sono emerse alcune criticità, i cui principali ambiti sono di seguito rappresentati.
1. Descrizione dell’istituto della “rendita integrativa temporanea anticipata” (di seguito, RITA) nell’ambito della Nota informativa.
In diversi casi i fondi pensione, pur avendo provveduto all’adeguamento del testo di statuto/regolamento, non hanno riportato nella Nota informativa le informazioni relative alla rendita integrativa temporanea anticipata.
Al riguardo, si ricorda che con la suddetta Circolare è stato chiesto alle forme vigilate di integrare i contenuti riportati nella “Sez. I – Informazioni chiave per l’aderente”, relativamente al paragrafo “La prestazione pensionistica complementare” e di aggiornare, coerentemente con le informazioni di cui alla Sez. I, i contenuti della “Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare”, paragrafo “D. Le prestazioni pensionistiche”, al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito a tutte le prerogative riconosciute all’iscritto a seguito della richiesta di erogazione della RITA.
In diversi casi è stato inoltre riscontrato che il Documento sul regime fiscale delle forme pensionistiche non è stato aggiornato con informazioni relative al prelievo fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di RITA.
2. Individuazione del comparto di destinazione della porzione di montante di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della RITA.
In alcuni casi è stata riscontrata la mancata indicazione, nell’ambito della Nota informativa, del comparto più prudente individuato dal Fondo destinato ad accogliere, salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento.
Al riguardo, sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare e coerentemente con quanto riportato nello statuto/regolamento, si ricorda che deve risultare espressamente indicato nella Nota informativa il nome del suddetto comparto. Non è infatti sufficiente, al fine di rendere immediata e inequivocabile tale informazione, un generico riferimento alla “linea più prudente”, senza alcuna precisazione in merito alla denominazione del comparto.
3. Spese relative alla prestazione erogata in forma di RITA.
Con riferimento alle spese previste per l’erogazione della RITA, sono stati riscontrati casi in cui i costi sono stati espressi in percentuale dell’importo erogato per ciascuna rata di rendita anziché in cifra fissa come indicato nella citata Circolare. Detta modalità di definizione delle spese non è ritenuta ammissibile; si ricorda inoltre che i costi della RITA devono essere limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute dalla forma.
Alcune forme pensionistiche di tipo negoziale hanno, inoltre, introdotto nell’ambito della Nota informativa, gli importi previsti per le voci di costo, senza aver specificato in ambito statutario la tipologia di spesa introdotta (una tantum, per ciascuna rata di rendita, ecc.). Secondo le indicazioni di cui all’Allegato alla Circolare citata, l’articolo 7 dello schema di Statuto deve essere integrato, oltre che dalla previsione di cui alla lett. f) delle spese relative alla RITA, anche dalla indicazione delle singole tipologie di spesa.
In altri casi, alcuni PIP hanno provveduto ad inserire gli importi relativi ai costi da addebitare per l’erogazione della RITA all’interno del regolamento. Secondo le indicazioni di cui allo Schema di regolamento dei PIP, deliberato dalla Commissione il 31 ottobre del 2006, il regolamento non riporta gli importi relativi alle singole voci di spesa. La misura della spesa deve invece essere riportata nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Nota informativa (Scheda dei costi).
Sempre con riferimento alla Scheda Costi riportata nella Nota informativa, non sempre appare chiaro, nell’ambito delle Spese da sostenere nella fase di accumulo poste direttamente a carico dell’aderente, se il costo in cifra fissa (c.d. “quota associativa”, per i fondi pensione negoziali), si applichi anche ai lavoratori che hanno convertito l’intera posizione in RITA e che non effettueranno versamenti contributivi in corso d’anno.
Al riguardo, si ritiene che l’intenzione di applicare tale spesa nella circostanza sopra richiamata debba essere rappresentata il più chiaramente possibile nell’ambito della Scheda costi.
Sono stati infine riscontrati disallineamenti tra il testo regolamentare e la Scheda costi nella Nota informativa, laddove a livello regolamentare è stato previsto un costo di erogazione mentre dalla Scheda costi si evince che non sono previsti costi a tale titolo.
4. Periodicità dell’erogazione della RITA.
In alcuni casi è stata prevista una periodicità di erogazione della RITA annuale e/o semestrale.
Al riguardo si ricorda che, nell’ambito della Circolare richiamata in oggetto, è stato rappresentato che l’erogazione della RITA debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.
Tutto ciò premesso, si richiama l’attenzione delle forme pensionistiche che avessero già provveduto all’adeguamento alle novità introdotte dalla Legge 124/2017 e dalla Legge 205/2017, sull’esigenza di effettuare una verifica degli adempimenti operati al riguardo, alla luce di quanto sopra illustrato. Laddove vengano riscontrate situazioni analoghe a quelle sopra rappresentate, si chiede di correggere con tempestività le eventuali anomalie, provvedendo a trasmettere i documenti modificati in via telematica secondo le istruzioni di cui alla Circolare COVIP n. 5603 del 3/10/2008.
Nei casi di mancato o non corretto adeguamento alla Circolare citata, si richiamano i fondi interessati ad individuare le ragioni che hanno determinato inefficienze nei processi operativi interni volti ad assicurare la rispondenza della documentazione utilizzata alle previsioni normative vigenti e alle indicazioni fornite dalla COVIP.
L’esito della verifica e gli eventuali interventi posti in essere andranno comunicati alla scrivente Commissione entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente.
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