CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31763 – Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 comma 2 cc., individuando anche la tutela applicabile.