INPS – Messaggio 29 agosto 2019, n. 3142
Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato. Nuove modalità di presentazione della domanda telematica da parte del lavoratore. Chiarimenti
1. Premessa
Con messaggio n. 1430 del 5/04/2019 sono stati forniti chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo che, a decorrere dal 1° aprile 2019, devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica (circolare n. 45 del 22/03/2019).
Con il successivo messaggio n.1777 del 08/05/2019 sono state indicate le modalità di gestione della domanda e sono state fornite istruzioni per i datori di lavoro per l’erogazione del trattamento.
A fronte delle richieste di chiarimenti pervenute dalle sedi territoriali ai fini della corretta gestione delle domande pervenute, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni.
2. Presentazione e variazione domanda
2.1) Stato istruttoria domande
La procedura Anf dip suddivide le domande nelle seguenti fasi di seguito descritte:
– da frazionare: si trovano in questo stato tutte le domande in attesa del calcolo effettuato in automatico dalla procedura. Non si richiede l’intervento dell’operatore;
– frazionate: tutte le domande che sono state calcolate con esito positivo;
– accolte: sono le domande frazionate con esito positivo per le quali l’azienda ha già visionato l’importo spettante nel cassetto azienda;
– respinte – lettere da inviare: sono tutte le domande frazionate e calcolate con esito negativo. L’operatore deve selezionare e prenotare l’invio della lettera con postel;
– respinte/Lettere inviate: le domande passano in automatico per l’invio.
2.2) Presentazione domanda
Le domande di ANF DIP devono essere presentate necessariamente dal titolare del diritto alla prestazione anche se lo stesso non ha una propria posizione tutelata e presenta domanda a valere sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente. In tal caso, all’atto della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà inserire tutte le informazioni relative al reddito e alla composizione del proprio nucleo familiare.
Si evidenzia che, al momento, la domanda può essere presentata esclusivamente dal titolare del diritto e dall’Ente di Patronato cui questi abbia conferito mandato, ma che sono in fase di sviluppo le funzionalità idonee a consentire anche al datore di lavoro di presentate la domanda, previa delega del lavoratore interessato.
Sarà cura del lavoratore/ titolare del diritto dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda e degli estremi per il pagamento della prestazione (IBAN). Nella ricevuta di domanda sarà contenuta l’indicazione sia del codice fiscale del richiedente che quello del lavoratore titolare della posizione tutelata, a cui farà riferimento il datore di lavoro per le attività conseguenti.
In assenza di errori su anagrafica e in assenza di verifiche la domanda andrà direttamente nello stato “frazionata” se accolta o “respinta”.
In presenza di errori su anagrafica o di “verifica autorizzazione” l’errore è visibile all’utente nella singola sezione, consentendo a quest’ultimo di intervenire per modificare il dato errato inserito.
La domanda può essere modificata fino alla stato “verifica autorizzazione”. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate dal cittadino/patronato solo tramite presentazione di “Domanda di variazione”.
2.3) Verifica autorizzazione
In presenza di stato civile nubile/celibe, separato/divorziato, abbandonato o in caso di inserimento nel nucleo di familiari inabili la procedura presenta l’avvertenza “Verifica/segnalazione” per l’operatore e per il cittadino richiedente in quanto potrebbe trattarsi di casistiche per le quali è necessaria preventiva autorizzazione, da richiedersi tramite l’apposita procedura, se non già in possesso del richiedente.
La segnalazione deve necessariamente essere gestita dall’operatore che procederà a sbloccare l’istanza a seguito di verifica in procedura Autorizzazione Anf.
Possono conseguentemente verificarsi tre differenti situazioni:
1. il cittadino è in possesso di autorizzazione in corso di validità – l’operatore sbocca la domanda;
2. il cittadino non ha presentato domanda di autorizzazione – l’operatore può procedere alla reiezione della domanda con motivazione “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” oppure “nucleo non autorizzato”;
3. il cittadino ha presentato domanda di autorizzazione ma non è stata ancora istruita dalla sede -l’operatore dovrà procedere alla lavorazione o monitorare l’esito della richiesta AUT ANF, senza possibilità di respingere la domanda.
Nel caso di domanda presentata da genitore naturale, per il quale è stata precedentemente rilasciata l’autorizzazione con codice C14 (Figli riconosciuti da entrambi i genitori naturali in caso di richiesta ANF del genitore non convivente) è necessario verificare la presenza della stessa su tutti i familiari indicati in domanda, quindi anche se rilasciata a nome del genitore 1 (lavoratore dipendente) ma a favore del genitore 2 (titolare del diritto privo di posizione tutelata) che ha presentato la domanda ANF DIP. La ricerca è più agevolmente fatta se con i dati del beneficiario (figlio).
L’autorizzazione non deve essere richiesta per un componente inabile se lo stesso è minorenne con indennità di accompagnamento o maggiorenne con inabilità al 100% Se il richiedente ha indicato come stato civile “separato/divorziato” ma dalle verifiche effettuate in sede di autorizzazione non risulta l’effettività della separazione la domanda ANF DIP deve essere respinta.
In presenza di autorizzazioni con scadenza all’interno del periodo di riferimento l’importo ANF è calcolato fino alla scadenza dell’autorizzazione stessa. Successivamente alla presentazione della nuova domanda di Autorizzazione ANF sarà necessario presentare domanda di variazione ANF DIP.
3) Verifiche e controlli
Al fine di una puntuale identificazione dei redditi, nell’informativa allegata alla domanda sono specificati i dati reddituali da dichiarare, e cioè i redditi da dichiarare, quelli assoggettabili all’Irpef, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva e quelli non soggetti a dichiarazione.
Per effetto delle scadenze degli obblighi tributari, dunque, il controllo dei redditi dichiarati dal lavoratore, per la maggior parte dei casi, non può che essere di natura successiva.
Tuttavia una serie di controlli di congruità dei redditi dichiarati possono essere effettuati in via automatizzata anche in fase di istruttoria della richiesta con l’obiettivo di limitare l’insorgenza di situazioni debitorie che dovessero sorgere in caso di accertamento di Assegni al Nucleo Familiare non spettanti.
Proprio con queste finalità è in fase di realizzazione una piattaforma informatica unica che effettuerà:
– i controlli successivi dei conguagli effettuati dal datore di lavoro evidenziando i casi in cui il datore di lavoro abbia conguagliato importi maggiori di quelle comunicati da INPS;
– i controlli successivi delle dichiarazioni reddituali dei lavoratori, evidenziando i casi in cui l’importo comunicato da INPS e conguagliato dal datore di lavoro sia maggiore di quello spettante per effetto di redditi dichiarati dal lavoratore inferiori a quelli effettivi;
– i controlli preventivi mirati ad evidenziare quelle situazioni in cui i dati dichiarati dal lavoratore risultino difformi da quelli già presenti in archivi dell’Istituto (ad esempio un reddito da lavoro dipendente inferiore oltre una certa percentuale all’imponibile previdenziale o la mancata dichiarazione di un reddito del coniuge che risulti iscritto ad un delle Gestioni Autonome, ecc.).
Queste ed altre fattispecie anomale, pur non implicando necessariamente una dichiarazione infedele, necessitano di un’istruttoria puntuale e, pertanto, le relative richieste di ANF rimarranno nell’evidenza della sede che dovrà svolgere i controlli conseguenti.
Trattandosi del primo anno di rilascio della procedura, l’Istituto procederà altresì alla verifica successiva dei redditi con i dati consolidati di Agenzia delle Entrate, relativi ai due anni precedenti quello della presentazione domanda ANF, mediante l’invio ad Agenzia delle Entrate delle liste dei Codici Fiscali dei soggetti coinvolti nelle verifiche reddituali previste ex lege. Tenuto conto delle tempistiche relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF i dati oggetto di controllo nei prossimi mesi riguarderanno l’anno d’imposta 2017. E’ infatti necessario che i dati contenuti in Anagrafe Tributaria, che si riferiscono alle dichiarazioni fiscali, siano consolidati rispetto al periodo d’imposta preso in esame.
Nelle more di tale implementazione le sedi dovranno svolgere i consueti controlli ai sensi del D.P.R 445/2000.
A tale riguardo si segnala che in data 25/06/2019 è stato pubblicato messaggio HERMES. n. 2353 avente ad oggetto l’istituzione, a decorrere dall’1/1/2019 di nuovi codici modello su Verifica Web riferiti, tra l’altro, all’attività di controllo autocertificazioni e gestione ANF.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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