AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 luglio 2020, n. 42/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
La Commissione Europea, con la decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, riguardante, tra l’altro, la misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura), ha ingiunto alle Autorità italiane il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 57 del 9 marzo 2018, è stato nominato il Commissario straordinario per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla predetta decisione, limitatamente alla richiamata misura di aiuto.
L’articolo 3, comma 8, del citato D.P.C.M., prevede che il Commissario individui, tra l’altro, modalità e termini di pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione degli aiuti Stato da recuperare.
In proposito, con nota prot. n. 903 del 13 luglio 2020 il Commissario straordinario ha richiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il pagamento delle suddette somme, precisando che il versamento può avvenire:
– entro 60 gg. dalla ricezione provvedimento di recupero, in un’unica soluzione oppure in forma rateale (fino a 18 rate bimestrali, per un periodo di tre anni), con la prima rata da versare entro il citato termine di 60 giorni;
– anche utilizzando in compensazione esclusivamente i crediti commerciali verso le pubbliche amministrazioni non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, del beneficiario dell’aiuto, indicando nel modello F24 il numero della certificazione del credito.
Tanto premesso, con la presente risoluzione si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare nei modelli di pagamento “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP):
– “5061”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – CAPITALE”;
– “5062”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – INTERESSI”.
In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”; le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno reperibile nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA).
Nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti verso la pubblica amministrazione italiana, dovrà utilizzare l’apposito modello “F24 crediti PP.AA.”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014, indicando:
– gli importi da versare, utilizzando i suddetti codici tributo “5061” e “5062” e seguendo le relative istruzioni di compilazione sopra riportate;
– gli estremi identificativi della certificazione del credito, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione, gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
– l’importo del credito compensato, utilizzando il codice tributo “PPAA” istituito con la risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014.
Ai fini del controllo preventivo del credito verso la P.A. esposto in compensazione, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14
gennaio 2014 e del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014.
In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i codici tributo “5061” e “5062” sono esposti in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “sezione”, il valore F (erario);
– nel campo “codice tributo/causale”, i codici tributo “5061” e “5062”;
– nel campo “riferimento A”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”
– nel campo “riferimento B”, l’anno indicato nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA).
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