AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 settembre 2020, n. 301
Trattamento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
L’Ente pubblico istante (di seguito, anche “Istante”), rappresenta che, per quanto riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale amministrativo, riconosce una indennità di 6 euro, legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l’utilizzo da parte del dipendente di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati.
L’Istante evidenzia che, come previsto dalla Risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005, l’importo in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, visto che “dalla funzione attribuita alle card elettroniche, di mero strumento identificativo dell’avente diritto deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa” in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, sono abilitati a gestire la card elettronica”.
Tale fruizione ordinaria non è stata possibile in questo periodo a seguito dell’emergenza Covid-19.
Il personale dipendente che ha prestato l’attività lavorativa presso la propria sede, non ha, infatti, potuto utilizzare il proprio badge elettronico per la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati.
Ciò posto, l’Istante chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di euro 5,29, che intende erogare ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR l’indennità sostitutiva giornaliera di euro 5,29 che intende erogare non debba concorrere al formazione del reddito del lavoratore dipendente.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 icembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
In merito alle suddette indennità sostitutive, la risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 ha specificato che l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
– avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
– essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
– ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.
Successivamente la risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005 ha chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.
Con riguardo alla fattispecie in esame, si ritiene che l’indennità sostitutiva erogata dall’Istante, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di specie le condizioni previste dalla succitata risoluzione n. 41 del 2000, l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Trattamento fiscale applicabile alla "indennità assistenziale straordinaria Covid-19" erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti - Risposta 23 settembre 2020, n. 395 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6816 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2021, n. 34423 - Il combinato disposto dell'art. 51, comma 5, T.U. n. 917/1986, e dell'art. 12, l. n. 153/1969, disciplina diversamente il rimborso delle spese di trasferta a seconda che sia analitico, ossia…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27762 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la…
- Regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l'utilizzo del badge - Redditi di lavoro dipendente, articolo 51 commi 1 e 3, Tuir - Risposta 25 marzo 2022, n. 158 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…
- Il legale rappresentante indagato del reato presup
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 2…