MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 232
Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza
Art. 1
1. A decorrere dall’esercizio 2020 il finanziamento dell’attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull’apposito fondo istituito in base all’articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2
1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del finanziamento di cui all’articolo 1, agli interventi svolti dagli Istituti di patronato per RdC e per PdC è attribuito esclusivamente il punteggio attività, previsto al numero 8 della Tab. D allegata al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di seguito denominato «decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati dall’articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi del successivo articolo 8, comma 4, l’assegnazione agli Istituti di patronato del punteggio di cui al comma 1 è subordinata a condizione che gli interventi:
a) siano definiti positivamente;
b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto.
3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialità/penalizzazione di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto.
4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attività connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei limiti minimi di punteggio di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto.
Art. 3
1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, si provvede con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto.
Art. 4
1. Nell’ambito delle verifiche annuali espletate dai Servizi ispettivi territoriali del lavoro, ai sensi dell’articolo 10 del
decreto, sulle sedi periferiche degli Istituti di patronato, il verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato con le risultanze degli accertamenti effettuati al fine del riconoscimento del punteggio di cui all’articolo 2.
Art. 5
1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto, sono integrati, con evidenza separata, con i dati relativi all’attività per RdC e per PdC.
Art. 6
1. La Commissione istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto, ha competenza, nell’ambito dei compiti attribuitile dal successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di Rdc e Pdc.
Art. 7
1. Si applicano, oltre alle norme del decreto richiamate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere a) e c); 5; 6, commi 3, 4 e 6; 12, comma 2, del medesimo decreto.
Art. 8
1. Sulla base dei dati trasmessi annualmente dall’INPS, iil Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a monitorare con frequenza biennale i flussi di attività svolta dagli Istituti di patronato e assistenza sociale per Rdc e Pdc, al fine di valutare la possibilità di eventuali modifiche normative in merito all’entità del punteggio per esse assegnato.
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 3054.
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