Il modello 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso dell’anno 2022 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:
- lavoro dipendente e assimilati (per esempio contratti di lavoro a progetto);
- dei terreni e dei fabbricati;
- di capitale;
- di lavoro autonomo dove non è richiesta la partita Iva (come prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi, esclusi quelli fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
Il modello 730 può essere inviato telematicamente anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare un conguaglio. Per cui i contribuenti che nel corso dell’anno 2022 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2023 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (in tale ipotesi occorre barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”).
Compilazione del modello 730/2023
Il modello 730 si compone di vari quadri. In particolare il Quadro E in cui vanno riportati gli oneri e spese detraibili e oneri deducibili sostenute dal contribuente
Spese detraibili
Si tratta di spese per le quali compete una detrazione d’imposta. Si riporta un elenco non esaustivo di tali spese sostenute:
- per motivi di salute,
- per l’istruzione
- per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale
- per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, Aps e Ets
Si rammenta che nelle ipotesi in cui l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione non può essere rimborsata. Fanno eccezione:
- detrazioni su canoni di locazione;
- detrazioni per figli a carico.
Spese deducibili
Sono le spese che vanno a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. Si riporta un elenco non esaustivo:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari,
- le erogazioni liberali a favore di enti no profit.
Termine per la presentazione del modello 730/2023
E’ possibile procedere, a partire dall’11 maggio 2023, ad accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.
In dettaglio le scadenze per l’invio telematico sono di seguito riportate:
- il 29 giugno, per quelle consegnate al professionista o CAF dal 1° al 20 giugno (articolo 16 DM n.164/1999);
- il 23 luglio, per quelle consegnate al professionista o CAF dal 21 giugno al 15 luglio (articolo 16 DM n.164/1999);
- il 15 settembre, per quelle consegnate al professionista o CAF dal 16 luglio al 31 agosto (articolo 16 DM n.164/1999);
- il 30 settembre, per quelle consegnate al professionista o CAF dal 1° al 30 settembre (articolo 16 DM n.164/1999);
- entro il 10 ottobre, il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler procedere al versamento del secondo dell’IRPEF o di voler procedere in misura inferiore;
- entro il 25 ottobre, il contribuente può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. La presentazione è possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o una imposta invariata;
- entro il 10 novembre, il contribuente può presentare il modello 730 integrativo “tipo 2” contenente la rettifica dei dati del sostituto. Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto;
- entro il 30 novembre, termine di presentazione del modello Redditi correttivo del 730 e del modello Redditi precompilato. Scade anche il termine per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto di imposta o con modello Redditi;
- entro il 28 febbraio 2024, ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato tardivo entro 90 giorni dalla scadenza, e per scaricare il modello Redditi PF on line 2023.
Per consentire ai sostituti d’imposta di ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni, questi ultimi devono comunicare all’Amministrazione Finanziaria la sede telematica dove ricevere i predetti dati mediante:
- il quadro CT all’interno della Certificazione Unica;
- il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO).
Procedura per annullare il 730 inviato
Nei casi in cui, dopo la trasmissione telematica, si ritiene di aver commesso degli errori nella compilazione del modello 730 od omesso dei dati è prevista la possibilità di annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova.
La suddetta procedura di annullamento potrà effettuare solo una volta. I dati inseriti in precedenza saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo invio del 730 potrà essere effettuato dopo 24/48 ore dall’annullamento.
Prima di procedere all’annullamento occorre verificare che la ricevuta dell’invio del modello 730 da annullare risulta con la dicitura “Elaborato”.
Qualora siano stati compilati anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730 sarà necessario cancellare prima i dati inseriti, cliccando sul tasto “Ripristina”, nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
Dopo l’annullamento del 730 viene rimosso, in automatico, anche il modello F24 eventualmente predisposto. Nella sezione “Ricevute” sarà anche possibile controllare e stampare le ricevute di annullamento.
Per le dichiarazione congiunta l’annullamento può essere richiesto solo dal dichiarante.
Integrazione o correzione della dichiarazione
Entro il 30 novembre 2023 è possibile per i contribuenti di inviare il modello Redditi aggiuntivo oppure Redditi correttivo.
Redditi aggiuntivo
Tale procedura può essere utilizzata dal contribuente che si accorge, dopo aver inviato la domanda del 730, di non aver inserito alcuni redditi percepiti nel 2022 quali ad esempio:
- quelli soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva;
- plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziaria all’estero (quadri RM, RS, RT, RW).
Redditi correttivo
Nei casi in cui il contribuente si avveda di aver dimenticato di inserire alcuni dati o di averli aggiunti in modo errato, sarà possibile presentare il modello Redditi correttivo.
Nel caso in cui con la nuova dichiarazione emerga un credito maggiore o un debito minore si potrà chiedere eventualmente un rimborso. Al contrario in caso di minor credito o maggior debito, sarà necessario pagare l’imposta dovuta, gli interessi (calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera) e la sanzione ridotta, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97.
Le novità del modello 730/2023
- rimodulazione delle aliquote IRPEF, con la ridefinizione degli scaglioni di reddito passando da 5 a 4 (23% fino a 15.000 euro, 25% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro; 35% tra 28.000 e fino a 50.000 euro, 43% sopra 50.000 euro);
- rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. (la detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro);
- per i redditi da pensione è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro. (la detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro);
- detrazione dall’imposta lorda del 75% per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- detrazione pari al 19% riferita alle spese di intermediazione, sostenute per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa” fino a 1.000 euro
Nel nuovo modello 730/2023 sono presenti anche diversi crediti di imposta, tra questi:
- credito d’imposta per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore;
- credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata;
- credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- credito d’imposta per acquisto prima casa per gli under 36;
- credito d’imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 gennaio 2020, n. 8945 - Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185 - Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,…
- Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la…
- Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la…
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