Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 14 del 02 aprile 2013 ha chiarito quali siano i requisiti operativi essenziali per i contratti a progetto nelle attività di call-center. Il collaboratore coordinato e continuativo può essere considerato autonomo a condizione che possa «unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa».
Questo comporta, a parere del Ministero, che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Ovviamente il fondamentale requisito dell’autonomia può essere contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con l’organizzazione produttiva dell’azienda; a tal fine possono rientrare tra le forme di coordinamento:
1) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l’autonomia sopra specificata.
Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dal committente né questo può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
2) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all’aggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall’azienda;
3) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività consista nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;
4) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione. È in ogni caso escluso sia l’esercizio del potere disciplinare che l’esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
In via generale il D.Lgs. n. 276/2003 prevede alcuni requisiti in capo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto:
a) uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore;
b) collegamento a un determinato risultato finale;
c) divieto di mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente;
d) divieto di svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 ottobre 2019, n. 24779 - Distinti contratti di collaborazione autonoma e continuativa per un operatore di call center ed accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
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