AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 15 ottobre 2013, n. 115837
Interessi dovuti per il pagamento differito dei diritti doganali ex art. 79 del TULD – Uniformazione delle modalità di computo
Come noto, l’art. 79 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 (TULD) prevede che gli Uffici doganali possano concedere agli operatori la possibilità di differire per non oltre trenta giorni (tale termine decorre dalla data determinata ai sensi del successivo art. 80 dello stesso D.P.R.) il pagamento dei diritti doganali senza il pagamento degli interessi.
Le dilazioni di pagamento concesse per periodi maggiori fino ad un massimo di novanta giorni comprensivi dei primi trenta – che per espressa disposizione del 1° comma dell’articolo in oggetto possono essere accordate solamente per i diritti afferenti la fiscalità interna -, invece, comportano l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (MEF) sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.
I due semestri oggetto di determinazione di detto saggio di interesse da parte del MEF sono così standardizzati:
1) 13 gennaio – 12 luglio;
2) 13 luglio – 12 gennaio dell’anno successivo.
Ciò posto, poiché sono pervenute alla scrivente informali segnalazioni circa le divergenti modalità di computo di tali interessi adottate da parte di vari Uffici doganali, si ritiene opportuno diramare le seguenti istruzioni al fine di uniformare al riguardo le modalità operative di tutti i dipendenti Uffici.
In proposito, non sembrano emergere particolari difficoltà di calcolo degli interessi in parola nei casi in cui sia la data di decorrenza della dilazione di pagamento (determinata ai sensi dell’art. 80 del TULD) che lo stesso periodo di dilazione del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna è interamente compreso in uno dei due semestri oggetto di determinazione del saggio d’interesse da parte del MEF. Difatti, in tali ipotesi è pacifica l’applicazione, per il computo degli interessi, del saggio di riferimento del semestre in cui ricadono sia il dies a quo che il periodo di dilazione del pagamento.
Viceversa, sembrano aver suscitato divergenze interpretative e conseguenti diverse modalità di computo degli interessi in questione i casi in cui il periodo di dilazione (con esclusione dei primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna ricada in tutto o in parte nel semestre successivo a quello in cui è compresa la data di decorrenza (determinata ex art. 80 del TULD) della dilazione di pagamento. Difatti, in queste ipotesi, sulla base di quanto segnalato, alcuni Uffici per il conteggio degli interessi applicano il tasso di riferimento del semestre in cui è compresa la data di decorrenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito, altri Uffici, invece, applicano il tasso di riferimento del semestre in cui ricade il periodo di dilazione (con esclusione dei primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna. Al riguardo, la scrivente ritiene corretta l’interpretazione della norma adottata dagli Uffici che operano secondo quest’ultima modalità; ciò, in quanto si ritiene che tali tipologie di interessi, avendo natura compensativa, ossia nello specifico mirano a compensare l’erario nazionale degli svantaggi connessi alla concessione all’operatore del beneficio del pagamento differito dei diritti doganali afferenti la fiscalità interna, non possono che essere conteggiati sulla base del saggio di interesse vigente al momento dell’effettivo godimento di detto beneficio o, specularmente, dell’effettivo scompenso sopportato dall’erario nazionale.
Pertanto, al fine di uniformare le modalità di calcolo degli interessi in argomento, gli Uffici dovranno operare secondo le seguenti procedure:
a) nel caso in cui il periodo di dilazione (computato senza tener conto dei primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna ricada interamente in un semestre, dovrà applicarsi il saggio di interesse stabilito con decreto del MEF per lo stesso semestre;
b) nel caso in cui il periodo di dilazione (calcolato, sempre, senza considerare i primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna ricada a cavallo dei due semestri, dovranno applicarsi entrambi i saggi di interesse stabiliti con appositi decreti del MEF, ognuno con riferimento ai giorni ricadenti nel rispettivo semestre.
Sarà cura di codeste Direzioni diramare le presenti istruzioni ai dipendenti Uffici, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 12 settembre 2019, n. 125796 /RU - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-07-2019 al 12-01-2020)
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 25 novembre 2019, n. 195551/RU - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. (periodo dal 13-07-2019 al 12-01-2020)
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 21 ottobre 2020 - Avviso - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-07-2020 al 12-01-2021)
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