AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 16 ottobre 2020, n. 329676
Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020
Dispone:
- Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020
1.1. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il medesimo articolo, al comma 680, precisa che la disposizione di cui al comma precedente non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il presente provvedimento, pertanto, stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del citato articolo 3, ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, per le quali l’articolo 1, comma 680, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che non si applichi la regola della tracciabilità degli oneri, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della citata legge n. 160 del 2019, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (articolo 1, commi 679 e 680).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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