AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 08 febbraio 2019, n. 9/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute operate sulle rendite AVS e LPP da parte dei sostituti d’imposta. Ridenominazione del codice tributo “1025”, utilizzato per il versamento di ritenute sui redditi di capitale
L’articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che “le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”.
L‘articolo 76, comma 1-bis, della citata legge n. 413 del 1991, inserito dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che “la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
All’attualità, il pagamento delle suddette ritenute avviene tramite modello F24, indicando il codice tributo “1001”, utilizzato anche per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai sostituti d’imposta e inserite nella certificazione unica (CU).
Tanto premesso, al fine di distinguere i versamenti delle ritenute di cui al citato articolo 76 della legge n. 413 del 1991, è istituito il seguente codice tributo:
– “1065” denominato “Ritenuta 5 per cento operata dai sostituti d’imposta sulle rendite AVS e LPP – art. 76, commi 1 e 1-bis, della legge n. 413/1991”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta cui la ritenuta si riferisce, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Il suddetto codice tributo “1065” è utilizzato a partire dal versamento delle ritenute di competenza dell’anno d’imposta 2019, da esporre nella dichiarazione modello 770/2020.
L’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che i gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending), di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operino una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel caso in cui i suddetti redditi derivino da prestiti destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all’articolo 5 del medesimo d.lgs. n. 117 del 2017, la ritenuta è operata con l’aliquota nella misura stabilita dall’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Per il versamento delle suddette ritenute è utilizzato il codice tributo “1025”, che pertanto è ridenominato come segue:
– “1025” denominato “Ritenute su interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, nonché su proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme utilizzate da soggetti finanziatori non professionali”.
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