AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 novembre 2017, n. 142/E
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 578 a 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
L’articolo 1, commi da 578 a 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riconosce alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l’anno 2017.
Con il decreto interministeriale del 9 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017, sono state adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento.
In particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto prevede che “L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI”.
Inoltre, il comma 5 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI all’Agenzia delle entrate, dei dati relativi ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali.
Il successivo comma 6 stabilisce che:
– il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato;
– il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Da ultimo, il comma 7 prevede che al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6880” denominato “Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni – art. 1, commi 578- 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
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