La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27501 depositata il 28 ottobre 2019 intervenendo in tema di tutela reintegratoria di cui all’art. 18 comma 4, legge n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla legge n. 92 del 2012 ha riaffermato che “in tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, si sia risolta nell’accertata illegittima applicazione di tali criteri vi è annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell’ art. 18, comma 4, st.lav. come risultante dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012″.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata datrice di lavoro che aveva attivato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale. Uno dei dipendenti aveva impugnato il licenziamento ed il Tribunale adito aveva dichiarata il licenziamento illegittimo. La sentenza del tribunale veniva impugnata da entrambi le parte. La Corte di appello confermata la illegittimità del licenziamento intimato condannava la società datrice di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, a corrispondere l’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori ed alla regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali. La decisione dei giudici di appello era fondata sulla considerazione che le modalità di applicazione del criterio delle esigenze tecnico produttive nella selezione del personale da licenziare erano frutto di scelta in alcun modo concordata in sede sindacale e neppure successivamente indicate nella comunicazione finale ex art. 4 comma 9, legge n. 223 del 1991.
La società avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso in cassazione fondato su nove motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso hanno evidenziato che l’annullamento del licenziamento è stato dalla Corte di merito collegato alle non corrette e sostanzialmente arbitrarie applicazioni del criterio legale delle esigenze tecnico produttive ed organizzative e, quindi, non solo alla mera incompletezza della comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991 ma per l’ipotesi, ritenuta integrata, di violazione sostanziale dei criteri di scelta.
Pertanto, per i giudici del palazzaccio, l’omessa comunicazione alle organizzazioni sindacale sui criterio di scelta dei lavoratori da licenziare e l’applicazione arbitraria del criterio legale delle esigenze tecnico produttive ed organizzative comporta l’annullabilità del licenziamento.
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