L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 2023 ha pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. Gli indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Tali indicatori andranno a sostituire tutti gli indicatori e gli “schemi di comportamenti anomali” contenuti nei Provvedimenti e nelle Comunicazioni emanati fino ad oggi dalla Banca d’Italia e dall’UIF.

Il suddetto documento verrà periodicamente aggiornato sulla base dell’esperienza dell’analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette.
 

Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali

Gli strumenti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2007, c.d. decreto antiriciclaggio, al fine di rilevare le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, sono costituiti dagli indicatori di anomalia e dai c.d. schemi e modelli di comportamenti anomali.

I suddetti indicatori di anomalia sono previsti dalla lettera e) del  comma 4 dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 231 del 2007. Gli indicatori di anomalia consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’organo deputato, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF),  alla emanazione ed aggiornare periodicamente del provvedimento normativo sugli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati e l’UIF.

Tali indicatori e gli schemi (questi ultimi previsti dalla lett. b) del co. 7, del decreto n. 231 del 2007) hanno la funzione di di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette e non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

La loro funzione primaria è quella di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

Modelli e schemi di comportamenti anomali

Come, in precedenza accennato, i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla UIF, in base all’art. 6, comma 7, lett. b), del D. Lgs. n. 231 del 2007.

Altra importante funzione di modelli e schemi è quella di fornire un strumenti alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni (art.41).

Inoltre i modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento

Il documento è strutturato nel modo seguente:

  • gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività;
  • gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
  • – gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I soggetti obbligati selezioneranno gli indicatori rilevanti sulla base della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili, in modo da ritenere sospetto qualsiasi circostanza che non sia giustificata da specifiche esigenze, rappresentate dallo stesso soggetto cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi.

Ai fini della selezione, nel Provvedimento si evidenzia che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso. Infine, taluni indicatori possono rilevare nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

INDICATORI DI ANOMALIA

MODELLI E SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI