CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 62 del 16 maggio 2023
Antiriciclaggio – Nuovi indicatori di anomalia della UIF
Ti informo che, in attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.
Come indicato nel Provvedimento UIF, che allego in uno alla presente ai fini della massima diffusione tra gli Iscritti, i 34 indicatori adottati troveranno applicazione nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Da tale data non si applicheranno più gli indicatori di anomalia per i professionisti emanati dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010.
Il Provvedimento, unitariamente inteso, è frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra cui Ti segnalo:
– non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
– evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
– non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
– espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
Allegato 1
INDICATORI DI ANOMALIA DELLA UIF
In attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, la UIF emana i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.
Il Provvedimento compendia in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, sistematizza e aggiorna le operatività rilevanti con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva.
Gli indicatori di anomalia sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub[1]indici a essi applicabili. La predetta selezione è svolta sulla base di quanto stabilito nell’articolo 3 del Provvedimento e specificato nel relativo allegato, anche con casi esemplificativi.
Ai fini della selezione, gli organismi di autoregolamentazione possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, nell’ambito delle attività di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Le associazioni rappresentative di altre categorie di destinatari del d.lgs. 231/2007 potranno comunque orientare questi ultimi nella predetta attività di selezione. I soggetti obbligati terranno conto delle eventuali indicazioni ricevute rapportandole alla concreta attività svolta.
Resta fermo che l’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; è infatti possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. Inoltre, le fattispecie elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione. In ogni caso, i soggetti obbligati sono stimolati ad ampliare il novero delle anomalie da considerare, in relazione alla concreta attività svolta e alla sua evoluzione nel tempo.
Il Provvedimento è volto anche a guidare i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti. A tal fine è necessaria la ricorrenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.
Tra gli elementi di novità si richiamano gli indicatori che riguardano il coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte nonché di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche.
È altresì attribuita evidenza a elementi di anomalia connessi con l’utilizzo di crypto-assets, con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia o a garanzia di crediti nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili.
Sub-indici specifici riguardano gli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending).
Nell’elaborazione del Provvedimento unitariamente inteso sono stati valorizzati i risultati delle analisi finanziarie e ispettive della UIF, i proficui rapporti di collaborazione con gli Organi investigativi, con le Autorità di vigilanza di settore e con le principali associazioni e organismi rappresentativi delle categorie di soggetti obbligati. Si è inoltre tenuto conto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo evidenziati anche a livello sovranazionale. Come previsto dalla legge, i nuovi indicatori sono stati presentati al Comitato di sicurezza finanziaria.
Il Provvedimento, consultabile sul sito web della UIF, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024; a partire dalla medesima data, non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali richiamati nell’articolo 7 del Provvedimento stesso.
Per agevolare i soggetti obbligati nell’applicazione dei nuovi indicatori e sub-indici e nell’individuazione degli elementi di novità, sarà pubblicata una tavola di raccordo, anch’essa consultabile sul sito web della UIF.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Antiriciclaggio – Protocollo d’intesa CNDCEC-UIF: Riattivazione del servizio di inoltro all’UIF per il tramite del Consiglio Nazionale delle SOS trasmesse dagli Iscritti - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 104 del 2 agosto 2023
- Antiriciclaggio: Piattaforma ArSOS - Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il tramite del CNDCEC - CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 116 del 15 settembre 2023
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024
- Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali - Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007 - CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 27 del 28 febbraio 2023
- Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali - Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007 - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 13 novembre 2020, n. 136
- Antiriciclaggio - Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 28 novembre 2019, n. 108
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