CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31540 depositata il 13 novembre 2023 – L’obbligo di repechage riguarda la sfera giuridico-patrimoniale del datore di lavoro che ha intenzione di intimare il licenziamento e quindi va assolto in primo luogo con riguardo alla sua organizzazione. La cessione del contratto di lavoro è a struttura trilaterale, sicché per essere valida e indurre il lavoratore ad accettare (o a rifiutare ma in tal caso a rendere giustificato il licenziamento) quell’offerta dovrebbe provenire anche dal cessionario, altrimenti il lavoratore “cedendo” non avrebbe alcuna certezza dell’eventuale futura accettazione del datore di lavoro cessionario.
L’obbligo di repechage riguarda la sfera giuridico-patrimoniale del datore di lavoro che ha intenzione di intimare il licenziamento e quindi va assolto in primo luogo con riguardo alla sua organizzazione. La cessione del contratto di lavoro è a struttura trilaterale, sicché per essere valida e indurre il lavoratore ad accettare (o a rifiutare ma in tal caso a rendere giustificato il licenziamento) quell’offerta dovrebbe provenire anche dal cessionario, altrimenti il lavoratore “cedendo” non avrebbe alcuna certezza dell’eventuale futura accettazione del datore di lavoro cessionario.