Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

Corte di Cassazione ordinanza n. 3227 depositata l’ 11 febbraio 2020 – In materia di tributi armonizzati sussiste un obbligo generale al contraddittorio endoprocedirnentale, derivante dalla legge n. 212 del 2000 ponendosi in tal caso a carico del contribuente l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato

In materia di tributi armonizzati sussiste un obbligo generale al contraddittorio endoprocedirnentale, derivante dalla legge n. 212 del 2000 ponendosi in tal caso a carico del contribuente l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2020, n. 4099 – Il giudice debba provvedere ad una liquidazione unitaria di tale danno, allo stesso modo di ciò che avviene con riguardo al danno patrimoniale, dovrà essere riconosciuta al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua componente

Il giudice debba provvedere ad una liquidazione unitaria di tale danno, allo stesso modo di ciò che avviene con riguardo al danno patrimoniale, dovrà essere riconosciuta al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua componente

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5963 depositata il 17 febbraio 2020 – Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2020, n. 3917 – Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2020, n. 3913 – Alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto in base all’art. 52, comma 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dall’art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla I. 14 maggio 2005, n. 80

Alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto in base all'art. 52, comma 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla I. 14 maggio 2005, n. 80

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3933 – In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3915 – In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente

In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3823 – In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’accertamento dell’esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro autonomo concretizzi l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro autonomo concretizzi l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma

Torna in cima