CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16046 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle partida una parte, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell’evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l’evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti, e, d’altra parte, la dimostrazione della legale conoscenza dell’evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle partida una parte, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti, e, d’altra parte, la dimostrazione della legale conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa