Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

Agevolazione ex articolo 82, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice terzo settore) – Risposta n. 135 del 18 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 135 del 18 giugno 2024 Agevolazione ex articolo 82, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice terzo settore) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Associazione di promozione sociale Istante (di seguito ''APS'') rappresenta di essere iscritta, dal xxxx al ''Registro Unico [...]

Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione (ADI) – MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 93 dell’ 11 giugno 2024

MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 93 dell' 11 giugno 2024 Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione (ADI) Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «AdI»: Assegno di Inclusione di cui all’art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 15845 depositata il 6 giugno 2024 – Nella disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto, il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore sia realizzato assegnando al dato della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettiva, con la conseguenza che, in mancanza di un obbligo contrattuale, non è onere del datore informare il dipendente dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto; la sussistenza delle condizioni legittimanti il potere di recesso disciplinato dall’art. 2110 c.c. deve essere verificata al momento del suo esercizio, atteso che il superamento del periodo di comporto non implica la risoluzione automatica del rapporto, ma occorre che il datore di lavoro, che intenda avvalersi di tale disposizione e delle collegate previsioni del contratto collettivo, eserciti il suo diritto di recesso con le forme prescritte per porre fine al rapporto

Nella disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto, il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore sia realizzato assegnando al dato della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettiva, con la conseguenza che, in mancanza di un obbligo contrattuale, non è onere del datore informare il dipendente dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto; la sussistenza delle condizioni legittimanti il potere di recesso disciplinato dall'art. 2110 c.c. deve essere verificata al momento del suo esercizio, atteso che il superamento del periodo di comporto non implica la risoluzione automatica del rapporto, ma occorre che il datore di lavoro, che intenda avvalersi di tale disposizione e delle collegate previsioni del contratto collettivo, eserciti il suo diritto di recesso con le forme prescritte per porre fine al rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16064 depositata il 10 giugno 2024 – Il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c., riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese; l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice

Il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c., riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese; l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15976 depositata il 7 giugno 2024 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 – L’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. La disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva

L'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. La disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva

Processo tributario: il comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/92 non ha efficacia retroattiva e detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024, intervenendo sul comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 inerente l'obbligo gravante sull'Amministrazione finanziaria in tema di prova, ha ribadito che "... In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, [...]

Interventi agevolati con Superbonus e nuova disciplina delle plusvalenze – Fuori dal perimetro di applicazione la vendita della “prima casa” – AGENZIA delle ENTRATE – Comunicato del 13 giugno 2024

AGENZIA delle ENTRATE - Comunicato del 13 giugno 2024 Interventi agevolati con Superbonus e nuova disciplina delle plusvalenze - Fuori dal perimetro di applicazione la vendita della “prima casa” Niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale [...]

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