Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15019 depositata il 29 maggio 2024 – Per gli accertamenti c.d. redditometro, sulla base dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare … se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall’atto di accertamento possano desumersi – così da poter essere eventualmente contestate dal contribuente – le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità

Per gli accertamenti c.d. redditometro, sulla base dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare ... se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall'atto di accertamento possano desumersi - così da poter essere eventualmente contestate dal contribuente - le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 14937 depositata il 28 maggio 2024 – Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive

Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive

Occorre provare l’inesistenza dell’attività imprenditoriale per definire una società cartiera per la configurazione del reato di utilizzo di fatture false

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16442 depositata il 19 aprile 2024, intervenendo in tema di fatture false da società cartiere, ha ribadito che, per attribuire la qualità di “cartiera”, deve essere provata l’inoperatività della società che emette fatture, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione IVA, [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 3, sentenza n. 8959 depositata il 6 novembre 2023 – Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 889 depositata il 27 ottobre 2023 – In tema di prestazioni mediche rientranti nel campo della chirurgia estetica, l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 14947 depositata il 28 maggio 2024 – E’ configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

E' configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 12688 depositata il 9 maggio 2024 – La segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata

La segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata

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