Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14040 depositata il 21 maggio 2024 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposti degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposti degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Deve considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 14848 depositata il 28 maggio 2024, intervenendo in tema di determinazione dell'orario di lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 14848 depositata il 28 maggio 2024 – Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico

Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico

Processo tributario: natura penale di una sanzione secondo la giurisprudenza della CEDU e divieto di doppia sanzione

Sulla natura penale delle sanzioni amministrativa in applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza Engel, la Suprema Corte ha sempre cercato di attuare tali criteri, ai fine dell'applicazione del principio del ne bis in idem (divieto di doppio processo penale e tributario e divieto della doppia sanzione),  in senso restrittivo. La Corte di Cassazione. sez. tributaria, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  sentenza n. 14312 depositata il 22 maggio 2024 – La tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, diversamente dopo la notifica dell’avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario

La tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, diversamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14163 depositata il 21 maggio 2024 – Per i tributi armonizzati, in relazione ai quali il contraddittorio endoprocedimentale è effettivamente invocabile, l’invalidità dell’atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

Per i tributi armonizzati, in relazione ai quali il contraddittorio endoprocedimentale è effettivamente invocabile, l'invalidità dell'atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all'assolvimento da parte del contribuente dell'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14083 depositata il 21 maggio 2024 – In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva; pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l’avviso menzionato e subordinando, comunque, l’utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative

In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva; pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l’avviso menzionato e subordinando, comunque, l’utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 14501 depositata il 23 maggio 2024 – Nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni – nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto – è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale

Nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto - è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale

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