CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9816 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l’art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto
In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l'art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto