CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8729 depositata il 3 aprile 2024 – In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe