Pasquale Cerbone

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Ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale conta la classificazione catastale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n.  6349 depositata l' 8 marzo 2024, intervenendo in tema di esenzione IMU per l'abitazione principale, ha riaffermato che "... ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la [...]

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 6349 depositata l’ 8 marzo 2024 – Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7495 depositata il 20 marzo 2024 – Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria –in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 deld dall’art.1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali

Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria –in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 deld dall'art.1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 2, sentenza n. 162 depositata l’ 8 gennaio 2024 – Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo

Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 4 gennaio 2024 – In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce

In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 4, sentenza n. 10 depositata il 4 gennaio 2024 – Le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, come quelle situate in stazioni o centri commerciali, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario

Le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, come quelle situate in stazioni o centri commerciali, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario

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