Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

Proroga al 15 luglio 2024 per l’invio del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 10 aprile 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 10 aprile 2024 Avviso rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sarà reso disponibile [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l’ 11 gennaio 2024 – L’assenza dell’invito del giudice a munirsi di un difensore tecnico non dà luogo a nullità assoluta della sentenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l' 11 gennaio 2024 Rinuncia al mandato del difensore - Processo tributario - difensore - rinuncia al mandato - decisione comunque assunta - vizio della sentenza - esclusione Massima: Non è nulla la sentenza di I° grado che sia [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 14047 depositata il 5 aprile 2024 – Il sequestro preventivo, derivante dall’illecito amministrativo di cui all’art. 24, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e finalizzato alla confisca obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione anche del pericufum in mora, da rapportare rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

Il sequestro preventivo, derivante dall'illecito amministrativo di cui all'art. 24, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e finalizzato alla confisca obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione anche del pericufum in mora, da rapportare rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

Corte di Cassazione, sezione tributaria ordinanza n. 5115 depositata il 27 febbraio 2024 – Il d. lgs. n. 472 del 1997, all’art. 7, comma 3, e art. 12, prevede la compatibilità tra la “recidiva” in materia tributaria e la continuazione. In particolare, tanto l’art. 7, comma 3, che l’art. 12, comma 5, fanno espressamente riferimento a “violazioni della stessa indole” reiterate nel tempo. L’astratta compatibilità tra i due istituti impone di valutare il fondamento della recidiva e della continuazione nel sistema tributario. Il cumulo giuridico rappresenta, infatti, un beneficio che discende dalla sostanziale unitarietà della trasgressione; la recidiva, al contrario, punisce con più rigore chi si ostini a commettere consecutivamente la stessa violazione

Il d. lgs. n. 472 del 1997, all’art. 7, comma 3, e art. 12, prevede la compatibilità tra la "recidiva" in materia tributaria e la continuazione. In particolare, tanto l'art. 7, comma 3, che l'art. 12, comma 5, fanno espressamente riferimento a "violazioni della stessa indole" reiterate nel tempo. L'astratta compatibilità tra i due istituti impone di valutare il fondamento della recidiva e della continuazione nel sistema tributario. Il cumulo giuridico rappresenta, infatti, un beneficio che discende dalla sostanziale unitarietà della trasgressione; la recidiva, al contrario, punisce con più rigore chi si ostini a commettere consecutivamente la stessa violazione

I termini di impugnazione avverso l’aggiudicazione di gara sono incrementati di 15 giorni se i motivi del ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta

Con la sentenza n. 2882 depositata il 27 marzo 2024 il Consiglio di Stato, intervenuto a decidere sul termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione di una gara, ha ribadito quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020 secondo cui, alla luce dei principi della Corte di Giustizia UE (in ossequio alla sentenza della [...]

Ministero dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico – parere n. 2174 del 26 febbraio 2024 – Garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia

Ministero dei Trasporti - Servizio Supporto Giuridico - parere n. 2174 del 26 febbraio 2024 Oggetto: Garanzie - D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma 4 - Garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia. Quesito Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), [...]

Nelle procedure negoziate sotto soglia UE, per l’assegnazione di appalti pubblici, la garanzia di cui all’articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 deve essere pari al 5% dell’importo contrattuale

Il servizio supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti con il parere n. 2174 del 26 febbraio 2024, sulla garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia UE, ha precisato che nelle procedure negoziali sotto soglia UE l'importo della garanzia definitiva, di cui all'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 deve essere pari al 5% dell’importo [...]

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 2882 depositata il 27 marzo 2024 – L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

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