Il codice di procedura tributaria (d.lgs. n. 546 del 1992) prevede all’articolo 50 che  i mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. “.

Inoltre, il comma 1 dell’articolo 52 stabilisce che “La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell’articolo 4, comma 2.  ” Il suddetto comma 2 dell’articolo 4 del codice di procedura tributaria recita che “Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.”

In base all’articolo 51 del codice di procedura tributaria il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado è di se mesi dal deposito della sentenza, salvo che la sentenza non venga notificata da una delle parti, in tal caso i termini sono di sessanta giorni, decorrente dalla suddetta notifica. Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali.

La proposizione del ricorso in appello, come previsto dall’articolo 53 comma 2 del codice di procedura tributaria, è effettuato con le stesse forme del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ed è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. Il ricorso in appello va depositato obbligatoriamente,  entro trenta giorni dalla notifica alle parti, nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria) “Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.”

 

Contenuto dell’atto di appello

In base al comma 1 dell’articolo 53 del codice di procedura tributaria (d.lgs. n. 546 del 1992) il ricorso introduttivo del giudizio di appello deve contenere:

  1. l’indicazione della Corte di Giustizia Tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto;
  2. gli estremi della sentenza impugnata:
  3. l’esposizione sommaria dei fatti;
  4. l’oggetto della domanda;
  5. i motivi specifici dell’impugnazione;
  6. la sottoscrizione del difensore;
  7. l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
  8. l’indirizzo PEC e codice fiscale del difensore;
  9. l’indirizzo PEC e codice fiscale del ricorrente;
  10. la dichiarazione del valore della causa (art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n° 115/2002).

l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992 (codice di procedura tributaria) prevede che “Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3.” 

Il comma 2 dell’art. 52 del codice di procedura tributaria prevede che  L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

L’articolo 57 del codice di procedura tributaria (d.lgs. n. 546 del 1992) il divieto di proporre “… domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. (…)  Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.”

Il comma 2 dell’art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 (codice di procedura tributaria) dispone che Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.”

Il successivo comma 3 dell’art. 58 statuisce un divieto assoluto, nei confronti dell’ente impositore, di depositare in appello documenti che provano la legittimità della sottoscrizione dei propri atti, ovvero documentazione comprovante l’avvenuta notifica degli atti anche ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis del D. Lgs. n° 546/92.

Il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del codice di procedura tributaria (d.lgs. n. 546 del 1992) prevede. espressamente, che gli “atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi”, il suddetto principio era stato, prima della riforma disposta dalla d. lgs. n. 220 del 2023, costantemente affermato dalla Suprema Corte (vedi  Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3005 depositata il 1° febbraio 2024)

Appello incidentale 

L’istituto dell’appello incidentale, previsto dall’articolo 54 del codice di procedura tributaria, è finalizzato a rendere unitario il processo di appello e di evitare il rischio di giudicati contrastanti. Con tale istituto si consente all’appellato, nelle ipotesi di soccombenza ripartita o reciproca, di impugnare le disposizioni della sentenza a sé sfavorevoli. Il suddetto articolo prevede che nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 dello stesso articolo può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale.

Motivi di appello, principio di specificità, di autosufficienza – ricorso in cassazione

Sul punto il Supremo consesso ha costantemente statuito che “… con riferimento alla specificità dei motivi di appello, premesso che l’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si pone come norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., che, nella sua attuale formulazione, si divarica sostanzialmente dalla citata norma in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha chiarito che riguardo al contenzioso tributario, ove l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione» e non già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 1 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., Sez. 5^, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. 6^-5, 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10897; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, nn. 22509 e 22511; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5161 e 5164; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20968; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18051; Cass., Sez. 6^-5, 24 marzo 2022, n. 9600; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1360; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2023, n. 32041; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2024, n. 1556);

(…) per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2379; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19116; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2023, n. 32041);

(…) pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341);

(…) si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582);

(…) in particolare, si è affermato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2020, n. 29908; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1971; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25144);

(…) non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582); …” (Cassazione, sez. V, ordinanza n. 6349 dell’ 8 marzo 2024)