AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 novembre 2021, n. 771
Articolo 1, commi 173-174 della legge n. 178 del 2020. Avvio di una nuova attività nella ZES ad opera di soggetto ivi già operante
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.R.L. (di seguito “la società” o “l’istante”) rappresenta quanto segue.
La società, che svolge l’attività di produzione e commercializzazione di … e di vendita …, riferisce che il fabbricato ove la suddetta attività è esercitata insiste nell’area compresa nella zona economica speciale – ZES – del Comune di …, individuata nel Piano di Sviluppo Strategico delle ZES della … adottato dalla Regione … in data … , ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91.
L’istante intende acquistare un nuovo capannone industriale, limitrofo a quello già in uso ed anch’esso ricadente nell’area ZES, dove avviare, previa ristrutturazione e adattamento dell’immobile, una nuova attività “per la produzione e la commercializzazione di banchi prova potenza, per la prototipazione, costruzione e commercializzazione di macchine CNC a controllo numerico e per la prototipazione, costruzione e commercializzazione di macchine per l’agricoltura”.
Tanto premesso, con riferimento all’agevolazione introdotta ai sensi dell’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’espressione normativa “per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES” ai fini della spettanza dell’abbattimento al 50 per cento dell’imposta sul reddito.
Nello specifico, la società chiede se i soggetti già insediati in una ZES possano beneficiare della suddetta agevolazione nel caso in cui vi avviino una nuova attività in precedenza non esercitata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante è dell’avviso che la realizzazione di un nuovo investimento ed il connesso avvio di una nuova attività nella ZES consentano di beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 173-174 della legge n. 178 del 2020, a partire dall’esercizio nel corso del quale sarà intrapresa tale nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non forma oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere ai benefici in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le cd. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del medesimo decreto legge n. 91 del 2017.
L’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle menzionate Zone Economiche Speciali – ZES, istituite ai sensi del citato decreto legge n. 91 del 2017.
In particolare, il comma 173 dell’articolo 1 citato, dispone che “Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (… ) l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi”. Ai sensi del successivo comma 174, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:
– mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni;
– conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. Le imprese beneficiarie, inoltre, ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175). Infine, ai sensi del comma 176, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie prospettata dall’istante, si osserva quanto segue.
Il comma 173 dell’articolo 1 citato fa espresso riferimento alle imprese che intraprendono una “nuova iniziativa economica” e, tra le condizioni cui il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato, il comma 174 indica la conservazione “dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni”.
Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in detto arco temporale del relativo incremento occupazionale, la scrivente è dell’avviso che l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.
Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con il comma 1 dell’articolo 4 del citato decreto legge n. 91 del 2017, che, nell’istituire le ZES, prevede espressamente che il fine è ” … favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree”.
La presente risposta non implica alcun riconoscimento che nel caso prospettato l’istante stia procedendo ad avviare una “nuova attività” in precedenza non esercitata, circostanza di ordine fattuale la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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