L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 ha illustrato il nuovo bonus introdotto dai comma 219 al 223 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) c.d. bonus facciate.
Il provvedimento normativo sopra richiamato prevede per coloro che sosterrano e documenteranno nel corso del 2020 una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A o B di cui al D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968.
La circolare n. 2/E del 14 febbraio emanata dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi. In particolare al punto 1. ha precisato che sotto il profilo soggettivo il bonus può essere usufruito da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e ciò in base a quanto previsto dal comma 219 dell’articolo 1 della legge 160/2019, che introduce la detrazione ai fini dell’imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni. Nella circolare in commento viene puntualizzato che il bonus trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Pertanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate evidenzia che rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al “bonus facciate”) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
I soggetti destinatari del beneficio rientrano come specificato nella circolare 2/8E/2020 devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Inoltre viene precisato che il soggetto destinatario dell’agevolazione al fine di poter usufruire del bonus facciata il titolo del possesso dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente. Diversamente è chiaramente indicato nel documento amministrativo che è precluso il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Tra i soggetti che possono usufruire del bonus facciate rientrano anche i familiari, purché la convivenza risulti alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori, del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Rientrano anche i conviventi di fatto a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Possono usufruire del bonus facciate anche su immobili diversi da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Per fruire del “bonus facciate” non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Hanno diritto alla detrazione anche:
- il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
L’agevolazione, pertanto, non spetta:
- per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;
- per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”;
- per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
- le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad esempio, in zona C), o assimilate.
Per essere ammessi al bonus facciate gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle ‹‹strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi››, per cui la detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
A tal proposito viene precisato nella circolare 2/E/2020 che l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Requisiti normativi
Il comma 220 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede nell’ipotesi «in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
Per tale ipotesi, è espressamente previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni ( commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).
In particolare, il comma 3-bis dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
Per cui gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:
- i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari (criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni);
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. (llegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto ministeriale 26 gennaio 2010).
Modalità operative
- interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (essendo in questo caso necessario rispettare anche le disposizioni che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, cd. “ecobonus”);
- altri interventi rilevanti ai fini del bonus facciate, realizzati dalle persone fisiche;
- interventi realizzati dai soggetti titolari di redditi d’impresa;
- disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale c.d. “speciale”, secondo i modelli predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero del bonus ristrutturazione, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (come noto, su tali bonifici sarà applicata una ritenuta d’acconto dell’8% da parte di banche, Poste Italiane SPA e istituti di pagamento);
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (tale adempimento non è invece richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio);
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’Asl territorialmente competente, mediante raccomandata, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.
Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti devono acquisire e conservare:
- l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (tale asseverazione può tuttavia essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
- successivamente all’esecuzione degli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’Enea, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Peri titolari di reddito d’impresa (soggetto ad IRPEF o IRES) l’agevolazione del bonus facciate viene determinata non nel rispetto del principio di cassa, ma del principio di competenza, diversamente dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa.
Pertanto, in questi casi, pur essendo richiesti tutti gli altri adempimenti prima elencati, non è obbligatorio il pagamento mediante bonifico.