Corte di Cassazione sentenza n. 12845 del 23 luglio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – MALATTIA PROFESSIONALE – RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE – ESCLUSIONE DEL RUOLO CONCAUSALE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA – SEMPLICE OCCASIONE RILEVATRICE
massima
_________________
In materia di malattia professionale, per l’accertamento dell’eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza.
_________________
FATTO-DIRITTTO
1. Con sentenza del 15.4 – 4.5.2010 la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di prime cure e aderendo alle conclusioni del CTU, ha respinto la domanda svolta da (Omissis) nei confronti dell’Inail con ricorso del 30.5.2007 e diretta al conseguimento della rendita per malattia professionale (cardiopatia postinfartuale con ipertensione arteriosa in soggetto dedito per lungo tempo all’attività di rappresentante di commercio); avverso tale sentenza della Corte territoriale (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi; l’intimato Inail ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente si duole delle conclusioni del CTU seguite nell’impugnata sentenza, assumendo che l’infarto al miocardio era intervenuto dopo 24 anni di attività lavorativa impegnativa e svolta in condizioni tali da aggravare sensibilmente i fattori di rischio già presenti, ossia l’obesità, il diabete e l’ipertensione;
2.1 il motivo è inammissibile, poichè tende ad ottenere un riesame delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, in termini adeguati e privi di vizi logici, ha compiutamente preso in considerazione le circostanze fattuali rilevanti per il giudizio;
3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, art. 3, e del principio di equivalenza delle cause, assumendo che, pur in presenza di una predisposizione morbosa ovvero di una preesistente o concomitante condizione patologica, la malattia era stata occasionata dall’attività lavorativa;
3.1 il motivo è manifestamente inconferente alla luce dell’accertamento fattuale – intangibile in questa sede di legittimità per le ragioni già esposte – secondo cui doveva essere escluso “anche un significativo ruolo concausale” dell’attività lavorativa svolta, da riguardarsi “come semplice occasione rilevatrice”;
4. in definitiva il ricorso va rigettato;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 40,00 (quaranta), oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed oltre accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 16048 depositata il 14 giugno 2019 - Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247 - Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 maggio 2020, n. 9802 - Prescrizione decennale per malattia professionale decorre dal momento in cui il lavoratore ha acquisito la consapevolezza della malattia e della sua origine professionale
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1661 - La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26709 - Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16173 - Quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata ) perché il nesso eziologico tra i due…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…