Corte di Cassazione sentenza n. 40894 del 18 ottobre 2012 n.40894
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO DI UN APPRENDISTA – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO – MANCANZA DI DELEGA DI FUNZIONI
massima
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Sussiste la responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.L., colpevole per il delitto di lesioni colpose gravi procurate al dipendente/apprendista nel corso di attività lavorativa. La norma di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro un particolare obbligo di diligenza nel predisporre le misure necessarie a salvaguardare l’incolumità del lavoratore. Per quanto non si tratti di una ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità del datore di lavoro non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve – Cass. civ., Sez. lavoro, 27/07/2011, n. 16444 – ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l’integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore.
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Fatto – Diritto
1. Il Tribunale di Gorizia – giudice monocratico -, a seguito di giudizio abbreviato con sentenza in data 23/04/20094 dichiarava (Omissis), Presidente del Consiglio di Amministrazione della (Omissis) S.R.L., colpevole per il delitto di lesioni colpose gravi procurate al dipendente (Omissis) nel corso di attività lavorativa. Concedeva le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante ex articolo 62, n. 6 con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, e lo condannava alla pena di giorni 28 di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di euro 1.064 di multa, dichiarata estinta per indulto.
2. In fatto (in data (Omissis)), era avvenuto che (Omissis) – apprendista presso la (Omissis) S.R.L. stava scaricando da una nave, unitamente ad altri tre operai oltre ad un gruista ed un mantiere, dei semilavorati di acciaio. In particolare, il (Omissis) aveva il compito di agganciare i semilavorati (cd. bramme) al bilanciere, a sua volta collegato al bozzello della gru, infilando le catene fissate al bilanciere alle estremità delle bramme in modo che la gru potesse sollevarle con l’operazione denominata “virata”. Siccome il gruista non poteva vedere le operazioni di carico, spettava al mantiere dare l’ordine al gruista di eseguire la manovra di sollevamento del carico, allorchè l’imbrago del materiale era terminato e gli addetti si erano allontanati dal carico. Nel caso di specie, il mantiere, (Omissis) aveva dato il “via” al gruista per il sollevamento mentre il (Omissis) stava ancora eseguendo l’ancoraggio della catena ad uno dei profilati, di talchè la catena era andata in tensione ed aveva schiacciato la mano destra del lavoratore, il quale aveva riportato incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo di quindici mesi ed altresì l’indebolimento permanente dell’apparato della prensione.
3. Il Tribunale manifestava l’avviso che la responsabilità dell’occorso era da attribuirsi al mantiere (Omissis), il quale aveva errato nel dare l’ordine per iniziare la “virata” anticipatamente, ed anche a (Omissis), legale rappresentante della Società e datore di lavoro in concreto delle maestranze. Quest’ultimo aveva omesso di esercitare le dovute forme di controllo, consentendo il sollevamento della gru prima dell’attivazione di segnale acustico, come stabilito dalla normativa antinfortunistica e nello stesso manuale di sicurezza redatto dal servizio di prevenzione e protezione. Detta omissione si verificava da tempo, mentre il responsabile dell’azienda non aveva stabilito nè attuato precise procedure idonee ad accertare la regolarità o meno della condotta dei lavoratori sotto il profilo antinfortunistico. D’altro canto, si doveva ritenere che il funzionamento dell’allarme acustico avrebbe evitato l’incidente, perchè avrebbe sicuramente indotto i lavoratori presenti a segnalare al gruista che le operazioni di carico non erano state completate. L’altro imputato (Omissis) aveva definito la propria posizione processuale concordando la pena ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen..
4. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 9/11/2011, riformava la decisione di primo grado ed assolveva l’imputato (Omissis) “perchè il fatto non costituisce reato”.
Rilevava che l’azienda in questione occupava circa cento dipendenti, con due direttori operativi, qualificati come dirigenti, vari preposti con gli incombenti di responsabile avviamento, capi banchina e capi turno. In particolare, l’obbligo di vigilare sull’effettivo azionamento del segnale acustico spettava ai preposti; peraltro, costoro non avevano esposto alcuna problematica in tal senso ai direttori operativi, i quali ultimi, che avevano rapporti giornalieri con il datore di lavoro, a loro volta non avevano rappresentato alcunchè al riguardo. Ne conseguiva che nessun addebito poteva attribuirsi, nell’ambito dell’osservanza della normativa di prevenzione infortuni, al prevenuto.
5. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste.
Rappresentava che la motivazione non appariva corretta, essendo stato trascurato il dato obbiettivo della mancanza di ogni vigilanza sulle misure di prevenzione degli infortuni da parte del datore di lavoro, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (Omissis). Al riguardo, non apparivano in alcun modo sufficienti gli obblighi facenti carico, nell’ambito delle funzioni da ciascuno svolte, ai singoli dirigenti, mentre sul datore di lavoro gravava uno specifico obbligo di controllo diretto dell’osservanza da parte dei singoli dipendenti delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza: il che nella fattispecie non aveva avuto luogo.
Chiedeva l’annullamento della decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.
Si osserva che la Corte di Appello non appare avere correttamente argomentato, sulla base dei dati obbiettivi della vicenda acquisiti e con riferimento alla normativa in tema di sicurezza nei posti di lavoro, circa la posizione processuale di (Omissis), legale rappresentante della Società (Omissis), presso cui era dipendente la parte offesa. Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. “di chiusura del sistema” ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’articolo 40 c.p.p., comma 2.
In specie, la vigilanza sull’applicazione delle misure disposte e sull’osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti, (v. Cass. 10-11-2005 n 47363; Cass. 23-4-2008 n25288; Cass. 20-5-2008 n27420). Sotto detto profilo, deve osservarsi che la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi (ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa, (v. Cass. 6-2-2007 n. 12794; Cass. 29-1-2008 n. 8604, Cass. 10-12-2008 n. 4123/2009). Piuttosto, anche secondo la giurisprudenza elaborata all’epoca dell’accadimento in questione, deve rilevarsi che la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonchè autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Il che, secondo le acquisizioni probatorie esposte, non risulta appunto avvenuto nel caso in esame.
7. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, altra Sezione, per un nuovo esame della posizione processuale dell’imputato (Omissis) in conformità dei principi di diritto e dello schema motivazionale sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste per nuovo esame.
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