APPALTI

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 783 depositata il 24 gennaio 2023 – In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l’organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive – ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un’attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia – costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sè compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest’ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività

In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sè compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 782 depositata il 24 febbraio 2023 – In base all’art. 95 cit., il fatto che si tratti di un servizio con caratteristiche standardizzate non è un elemento che di per sé consente l’affidamento al prezzo più basso, poiché questa possibilità è esclusa laddove si tratti di un servizio ad ‘alta intensità di manodopera’, secondo il parametro disposto dall’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, ossia i servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto. Tuttavia questa disposizione non trova applicazione per i servizi aventi natura intellettuale

In base all’art. 95 cit., il fatto che si tratti di un servizio con caratteristiche standardizzate non è un elemento che di per sé consente l’affidamento al prezzo più basso, poiché questa possibilità è esclusa laddove si tratti di un servizio ad ‘alta intensità di manodopera’, secondo il parametro disposto dall’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, ossia i servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto. Tuttavia questa disposizione non trova applicazione per i servizi aventi natura intellettuale

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, sentenza n. 212 depositata il 23 gennaio 2023 – I Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, per cui è necessario ricorrere a una centrale di committenza, a una stazione unica appaltante, o a strutture simili, non potendo tali Enti procedere in autonomia alla celebrazione della gara.

I Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, per cui è necessario ricorrere a una centrale di committenza, a una stazione unica appaltante, o a strutture simili, non potendo tali Enti procedere in autonomia alla celebrazione della gara.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza n. 77 depositata il 20 gennaio 2023 – Nelle gare pubbliche la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, effettuata nell’offerta economica, non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all’ausilio del soccorso istruttorio

Nelle gare pubbliche la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, effettuata nell'offerta economica, non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all'ausilio del soccorso istruttorio

Modifica alla disciplina del subappalto – art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) – indicazioni operative – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 06 ottobre 2021, n. 1507

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 06 ottobre 2021, n. 1507 Modifica alla disciplina del subappalto - art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) - indicazioni operative Il D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) ha introdotto, con l’art. 49, modifiche alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico. Più in particolare [...]

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 20 luglio 2021, n. 1275 – Le FAQ pur non avendo carattere vincolante, le risposte date dall’amministrazione contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame

Le FAQ pur non avendo carattere vincolante, le risposte date dall’amministrazione contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA – Sentenza 11 marzo 2021, n. 386 – Gestione del servizio di elaborazione stipendi e dei servizi connessi – Aggiudicazione della procedura di gara – Violazione di norme relative ad attività riservate ai consulenti del lavoro

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA - Sentenza 11 marzo 2021, n. 386 Appalto - Gestione del servizio di elaborazione stipendi e dei servizi connessi - Aggiudicazione della procedura di gara - Violazione di norme relative ad attività riservate ai consulenti del lavoro Fatto e diritto La società tra professionisti ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22997 – I dipendenti dell’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda

I dipendenti dell'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda

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