In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all’art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell’ammissione del datore di lavoro dell’insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza, n. 5485 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all’art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell’ammissione del datore di lavoro dell’insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato
il 7 Marzo, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti, SANZIONI DISCIPLINARI
Anche se l’incarico è stato conferito con procedimento illegittimo non è precluso il diritto alla trattamento economico accessorio
il 5 Marzo, 2024in lavoro, NOTIZIEtags: lavoro
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 4256 depositata il 16 febbraio 2024, intervenuta sul diritto al trattamento economico accessorio in ipotesi di incarichi a seguito di procedura illegittima, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche […]
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4634 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987
il 5 Marzo, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, lavoro
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4640 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di esonero dal servizio, per inidoneità fisica o psichica, del pubblico impiegato, l’art. 22-ter del CCNL del 16 maggio 1995, Comparto Ministeri, come integrato dall’art. 4 del CCNL del 22 ottobre 1997, si esprime in termini di assoluta doverosità riguardo ai comportamenti richiesti alla P.A., che deve esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, se del caso con mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell’interessato, anche inferiori, nonché in termini di mera possibilità in ordine alla provenienza della richiesta, di reinquadramento, dal dipendente, sicché, anche in assenza dell’iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso CCNL, prima di adottare il provvedimento di dispensa
il 4 Marzo, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, lavoro
In tema di esonero dal servizio, per inidoneità fisica o psichica, del pubblico impiegato, l’art. 22-ter del CCNL del 16 maggio 1995, Comparto Ministeri, come integrato dall’art. 4 del CCNL del 22 ottobre 1997, si esprime in termini di assoluta doverosità riguardo ai comportamenti richiesti alla P.A., che deve esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, se del caso con mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell’interessato, anche inferiori, nonché in termini di mera possibilità in ordine alla provenienza della richiesta, di reinquadramento, dal dipendente, sicché, anche in assenza dell’iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso CCNL, prima di adottare il provvedimento di dispensa
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1476 depositata il 15 gennaio 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro
il 4 Marzo, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro
Leggi tuttoLicenziamento per giusta causa legittimo anche in assenza o tenuità del danno economico per l’azienda
il 4 Marzo, 2024in lavoro, NOTIZIEtags: licenziamenti, SANZIONI DISCIPLINARI
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 1476 depositata il 15 gennaio 2024, intervenendo in tema di licenziamento individuale per giusta causa ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito […]
Leggi tuttoDisvalore ambientale: Legittimo il licenziamento per comportamenti verificatisi prima dell’assunzione quando la loro gravità è tale da intaccare il vincolo fiduciario
il 1 Marzo, 2024in lavoro, NOTIZIEtags: licenziamenti
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 4458 depositata il 20 febbraio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa per condotte illecite prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, ha ribadito che “… riguardo all’ipotesi che la condotta criminosa sia stata realizzata prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, secondo Cass. n. 24259/2016 cit., […]
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 4550 depositata il 20 febbraio 2024 – Una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali
il 1 Marzo, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, lavoro
Una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali
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