Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1633 depositata il 25 gennaio 2026 – Pur se l’art. 3, co. 6, del D.Lgs. 81/2008 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite
Pur se l'art. 3, co. 6, del D.Lgs. 81/2008 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite