lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 13934 depositata il 20 maggio 2024 – La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi art. 1 e 2, 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi art. 1 e 2, 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili

E’ configurabile un ambiente lavorativo stressogeno quando vi è la presenza di un clima lavorativo, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, che crea stress costituendo un fatto ingiusto che, anche in assenza di una condotta mobbizzante, fa sorgere in capo al dipendente un diritto al risarcimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 15937 depositata il 7 giugno 2024, intervenendo in tema mobbing e ambienti stressogeni, ha ribadito i principi secondo cui "... un "ambiente lavorativo stressogeno" è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché [...]

Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – INPS – Circolare n. 71 dell’ 11 giugno 2024

INPS - Circolare n. 71 dell' 11 giugno 2024 Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024 ha ridotto di 25 punti base il tasso [...]

Pagamento dei premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – INAIL – Circolare n. 13 dell’ 11 giugno 2024

INAIL - Circolare n. 13 dell' 11 giugno 2024 Pagamento dei premi e accessori - Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili Quadro Normativo - Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 “Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15604 depositata il 4 giugno 2024 – Nullità, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c., del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità

Nullità, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15601 depositata il 4 giugno 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro

In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del Decreto-Legge n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge n. 726/1984 e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 – Modalità di recupero, a valere sulle risorse residue relative all’anno 2019, in favore delle imprese di cui all’elenco allegato al presente messaggio – INPS – Messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024

INPS - Messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024 Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del Decreto-Legge n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge n. 726/1984 e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 - D.I. n. 2/2017 - Modalità [...]

CORTE di CASSAZIONE. sezione lavoro, ordinanza n. 15258 depositata il 31 maggio 2024 – Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto

Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto

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