lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16065 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto

In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15949 depositata il 7 giugno 2024 – La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

INPS – Messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 – Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

INPS - Messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 Circolare n. 41 del 5 marzo 2024 - Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15712 depositata il 5 giugno 2024 – Nei provvedimenti di mobilità o licenziamenti collettivi gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

Nei provvedimenti di mobilità o licenziamenti collettivi gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  sentenza n. 15332 depositata il 31 maggio 2024 – Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

Procedura di licenziamento collettivo per riduzione personale o di messa in mobilità prevista dalla legge 223 del 1991

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 15712 depositata il 5 giugno 2024, intervenendo in tema procedure di licenziamento collettivi, ha ribadito che "... gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, introducendo un significativo elemento [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15937 depositata il 7 giugno 2024 – Un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2087 cod. civ.

Un "ambiente lavorativo stressogeno" è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ.

Costituisce licenziamento discriminatorio quello irrogato al dipendente che assiste un familiare disabile per i quali usufruisce dei permessi di cui alla legge 104

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 13934 depositata il 20 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento discriminatorio, ha ribadito il principio secondo cui "... la Corte di Giustizia UE ha da tempo affermato che la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di [...]

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