lavoro

Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale – Regolarizzazioni contributive – INPS – Circolare n. 49 del 25 marzo 2024

INPS - Circolare n. 49 del 25 marzo 2024 Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale - Regolarizzazioni contributive SOMMARIO Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024, che ha individuato le retribuzioni [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7364 depositata il 19 marzo 2024 – La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito

La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito

Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 – Articolo 12, comma 6, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 – INPS – Circolare n. 47 del 22 marzo 2024

INPS - Circolare n. 47 del 22 marzo 2024 Articolo 12, comma 6, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 - Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. [...]

Il dipendente dimissionario non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso qualora il datore di lavoro rinuncia al periodo di preavviso

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 6782 depositata il 14 marzo 2024, intervenendo in tema erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, ha stabilito il seguente principio di diritto secondo cui "... in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle [...]

L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo natura retributiva, non è computabile nella base di calcolo del TFR, salvo che non sia diversamente previsto dal CCNL

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 7181 depositata il 18 marzo 2024, intervenendo in tema di voci qualificabili come natura retributiva, ha ribadito che "... Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7181 depositata il 18 marzo 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione - nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura - da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6773 depositata il 13 marzo 2024 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6752 depositata il 13 marzo 2024 – La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma

La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma

Torna in cima