La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata il 18 marzo 2024, intervenendo in tema di voci qualificabili come natura retributiva, ha ribadito che “… Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto” (Cass. n. 15767 del 2001; n. 3623 del 1994). …”
La vicenda ha riguardato un dipendente, con mansioni di infermiere, di un ospedale che aveva citato in giudizio il proprio datore di lavoro per differenze retributive. Il Tribunale adito, nella funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda del lavoratore aveva riconosciuto delle differenze sul trattamento di fine rapporto. Avverso la decisione dei giudici di prime cure il datore di lavoro propose appello. La Corte territoriale respinse l’appello confermando la sentenza di primo grado. I giudici di appello, in particolare, ritennero incluse, tra le voci corrisposte in modo continuativo, gli emolumenti percepiti a titolo di compartecipazioni/incentivazioni fino al 31.12.2001, espressamente indicati in busta paga e da computare ai fini della determinazione del t.f.r. anche se non specificamente richiesti nel ricorso introduttivo della lite, negando la natura autonoma degli stessi; ha riconosciuto, tra le voci utili al calcolo del t.f.r., anche l’indennità di mensa sino alla stessa data 31.12.2001. Avverso tale sentenza l’Ospedale ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. Nelle more dell’attività processuale, il lavoratore era deceduto, e l’attività processuale venne continuata dagli eredi che resistettero con controricorso.
I giudici di legittimità accolgono il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, affermando che l’indennità sostitutiva della mensa, non avendo natura retributiva, non è computabile nella base di calcolo del TFR, salvo che non sia diversamente previsto dal CCNL
Gli Ermellini riaffermano quanto statuito con la sentenza n. 3623 del 1994 in ordine alla legge n. 359 del 1992 attribuendo alla norma “… un valore sostanziale di norma di interpretazione autentica, di guisa che, allo stato, e con valore retroattivo, soltanto in quanto la volontà collettiva si sia espressamente manifestata nel senso del valore retributivo del pasto o della indennità sostitutiva, questi sono computabili ai fini del trattamento di fine rapporto. Al riguardo è certo significativo, e l’interprete deve tenerne conto, che avendo la giurisprudenza nel passato dichiarato la nullità degli accordi sindacali che privavano la mensa o l’indennità retributiva di valore retributivo, la novella legislativa fosse imperniata proprio nella riaffermazione della validità di quegli accordi, anche se assunti in epoca anteriore alla approvazione della legge. …”
Inoltre, il Supremo consesso ricorda quanto ulteriormente precisato nella decisione n. 7824 del 2001 secondo cui “… le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3888 del 1993, hanno escluso che il servizio mensa o ‘indennità sostitutiva della stessa abbiano natura ontologicamente retributiva, ribadendo che è rimessa alla fonte legale o contrattuale l’individuazione delle voci da includere nella retribuzione base per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita”; si è aggiunto che, a seguito della disciplina dettata dall’art. 6 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, “l’indennità sostitutiva della mensa:- non è computabile a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali; – gli accordi collettivi che stabilivano tale principio, in vigore prima dell’introduzione della nuova legge, sono fatti salvi (anche se in contrasto con disposizioni di legge) nella parte in cui prevedevano limiti e valori convenzionali del servizio mensa … e dell’importo della prestazione sostitutiva di esso … a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato); – è tuttavia possibile all’autonomia collettiva disporre diversamente, vale a dire includere il valore reale o l’importo della relativa indennità sostitutiva nella base di calcolo di qualsiasi istituto. …”
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