lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5091 depositata il 26 febbraio 2024 – Il principio di tassatività delle clausole contrattual-collettive che prevedono sanzioni conservative impone che, ai fini della loro applicazione, la fattispecie concreta sia perfettamente sovrapponibile a quella astratta delineata dalle parti sociali

Il principio di tassatività delle clausole contrattual-collettive che prevedono sanzioni conservative impone che, ai fini della loro applicazione, la fattispecie concreta sia perfettamente sovrapponibile a quella astratta delineata dalle parti sociali

INPS – Circolare n. 43 del 6 marzo 2024 – Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali – Ripresa dei versamenti – Precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei contributi sospesi mediante rateizzazione

INPS - Circolare n. 43 del 6 marzo 2024 Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali - Ripresa dei versamenti - Precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei contributi sospesi mediante rateizzazione SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative relative agli effetti del [...]

Licenziamento legittimo per giusta causa del cuoco che conserva male gli alimenti in violazione delle norme norme in materia di igiene e sicurezza alimentare

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 3927 depositata il 13 febbraio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge configura [...]

Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà – Prime indicazioni operative – Articolo 1, commi da 191 a 193, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) – INPS – Circolare n. 41 del 5 marzo 2024

INPS - Circolare n. 41 del 5 marzo 2024 Articolo 1, commi da 191 a 193, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) - Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà - Prime indicazioni operative SOMMARIO: L’articolo 1, comma 191, della legge 30 [...]

Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” – Disposizioni introdotte dall’articolo 17-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – INPS – Messaggio n. 927 del 4 marzo 2024

INPS - Messaggio n. 927 del 4 marzo 2024 Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” - Disposizioni introdotte dall’articolo 17-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza, n. 5485 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all’art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell’ammissione del datore di lavoro dell’insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l'insussistenza del fatto contestato

Anche se l’incarico è stato conferito con procedimento illegittimo non è precluso il diritto alla trattamento economico accessorio

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 4256 depositata il 16 febbraio 2024, intervenuta sul diritto al trattamento economico accessorio in ipotesi di incarichi a seguito di procedura illegittima, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4634 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre", dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all'assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l'indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell'esigenza e dell'idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987

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