La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 4256 depositata il 16 febbraio 2024, intervenuta sul diritto al trattamento economico accessorio in ipotesi di incarichi a seguito di procedura illegittima, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso qui all’attenzione, “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” …”
La vicenda aveva riguardato una dipendente comunale a cui era stata conferita dal Comune la posizione organizzativa “Contratti-Appalto e Patrimonio” con indicazione, nel medesimo provvedimento, delle somme a lei spettanti a titolo di indennità di posizione, indennità di risultato e dell’incremento sulla tredicesima mensilità. La lavoratrice, al fine di vedersi liquidare le suddette somme, propose icorso per decreto ingiuntivo. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso della dipendente. Il Comune, datore di lavoro, propose appello avverso la decisione del Tribunale. La Corte territoriale rilevava l’illegittimità del conferimento alla lavoratrice degli incarichi relativi ai due Servizi innanzi indicati, in quanto – non contestato che il Comune avesse all’epoca dei fatti nel proprio organico personale dirigenziale – i Servizi di cui innanzi, di natura dirigenziale, non potevano esser conferiti ad un funzionario di livello D3, quale l’odierna ricorrente. Per cui i giudici di appello sulla base dell’illegittimità del conferimento dell’incarico confermava la decisione del Tribunale circa l’inefficacia della determinazione dell’Ente ed in riforma della sentenza di prime cure, condannava il Comune a corrispondere alla lavoratrice la minor somma. la dipendente, avverso la sentenza della Corte di Appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di piazza Cavour accolsero il ricorso e nel cassare la pronuncia di merito evidenziano, preliminarmente, che:
la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva;
la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione dell’incarico non esclude il diritto a conseguire il trattamento economico corrispondente per intero, se il lavoratore svolge e porta a compimento le mansioni previste da tale incarico.
Inoltre, qualora un dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate.
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