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Lavoratori marittimi – Prestazioni a tutela dello stato di malattia (articolo 10 del Regio Decreto-Legge n. 1918/1937, come modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge n. 213/2023) – Temporanea disponibilità del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi” (cfr. la circolare n. 70/2018) – INPS – Messaggio n. 833 del 26 febbraio 2024

INPS - Messaggio n. 833 del 26 febbraio 2024 Lavoratori marittimi - Prestazioni a tutela dello stato di malattia (articolo 10 del Regio Decreto-Legge n. 1918/1937, come modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge n. 213/2023) - Temporanea disponibilità del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi” (cfr. la circolare n. 70/2018) Con riferimento alle prestazioni [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4502 depositata il 20 febbraio 2024 – Condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale – Anno di competenza 2023 – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 23 febbraio 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 23 febbraio 2024 Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale - Anno di competenza 2023 La Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative comunica che entro il 31 marzo 2024, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4482 depositata il 20 febbraio 2024 – La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024 – Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione – INPS – Messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024

INPS - Messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024 Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione 1. Applicazione delle nuove aliquote, degli scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR [...]

Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll – Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego – Precisazioni – INPS – Messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024

INPS - Messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024 Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll - Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego - Precisazioni L’articolo 3, comma 1, lettera a), e l’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, individuano tra i [...]

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