CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024 – Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.