CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024

Lavoro – Verbale di accertamento INPS – Illegittima fruizione di sgravi contributivi – Assunzione di lavoratori agricoli – CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa – Rigetto

Ritenuto che

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione della società G.G. s.r.l. avvero un verbale di accertamento Inps in cui si contestava l’illegittima fruizione di sgravi contributivi dovuta al fatto che la società aveva pagato retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL da applicare, ovvero non il CCNL del settore agricolo ma il CCNL del settore terziario (CCNL Ortofrutticoli e Agrumari).

Riteneva la Corte che la contestazione da parte dell’Inps dell’esatto CCNL, applicabile ai fini del riconoscimento degli sgravi contributivi, non fosse tardiva, poiché sin dal verbale di accertamento il tema era quello del CCNL applicabile in ragione del settore di appartenenza dell’impresa (settore terziario o agricolo), anziché del CCNL applicabile all’interno dello stesso settore produttivo. Inoltre, ai fini dei benefici contributivi, occorreva far riferimento al CCNL determinato in relazione al settore di appartenenza dell’impresa. La Corte concludeva per l’applicazione del CCNL del terziario, risultando dai fogli paga che gli operai erano retribuiti seguendo il livello retributivo previsto dal CCNL delle aziende ortofrutticole.

Avverso la sentenza, ricorre la società G.G. s.r.l. per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416, 437 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art.1 d.l. n.338/89, conv. con mod. in l. n.389/89, nonché omesso esame di un fatto decisivo. Argomenta che l’Inps solo tardivamente, ovvero in sede d’appello, aveva contestato che il CCNL applicabile fosse quello indicato dalla società, ovvero quello del settore agricolo. In primo grado nemmeno aveva prodotto il CCNL del settore terziario Ortofrutticoli e Agrumari. La prova del diverso contratto invocato spettava all’Inps. Aveva poi errato la Corte a ritenere applicabile il CCNL del settore terziario basandosi sui prospetti paga, poiché non aveva considerato vari elementi di fatto da cui risultava che la società aveva applicato il CCNL degli Agricoli e Florovivaisti.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 l. n.92/79, in relazione all’art.20, co.2 d.lgs. n.375/93. La Corte non aveva considerato che, ai sensi dell’art.6, lett. d) l. n.92/78 (ndr art.6, lett. d) l. n.92/79), gli addetti alla raccolta di prodotti agricoli, anche se assunti da imprese non agricole, si considerano lavoratori agricoli ai fini previdenziali.

Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 CCNL Ortofrutticoli e Agrumari, degli artt.1 e 45 CCNL Agricoli e Florovivaisti. La Corte non aveva considerato che l’art.1 CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede l’attività di raccolta di prodotti agricoli.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione, e sono infondati.

Si discute della fruizione di sgravi legati all’assunzione di lavoratori agricoli. Recita in proposito l’art.20, co.2 d.lgs. n.375/93 che “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.” La norma pone il tema dell’individuazione di quale sia il CCNL da applicare ai fini delle agevolazioni.

La sentenza impugnata sul punto ha rettamente applicato il principio espresso da questa Corte (Cass.7781/15, Cass.10374/00), cui va data continuità, secondo cui, mentre ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che il settore produttivo della ricorrente non era quello agricolo, bensì quello del terziario, con dovuta applicazione del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari. Tale accertamento di fatto non è sindacabile, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Ora, il ricorso deduce alcuni elementi di fatto che non sarebbero stati valutati dalla sentenza (le lettere di assunzioni e le comunicazioni all’Inps facevano emergere l’applicazione del CCNL del settore agricolo; sarebbe stato erogato ai lavoratori il terzo elemento, proprio del CCNL agricoli) e li riconduce alla violazione dell’art.116 c.p.c. Come detto, però, l’accertamento di fatto compiuto in base alle risultanze istruttorie è censurabile solo nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., laddove non si ha violazione dell’art.116 c.p.c. nel caso in cui ci si limiti a contestare un’erronea valutazione del quarto probatorio acquisito (Cass. S.U. 20867/20). A ciò tende invece il primo motivo di ricorso, senza dedurre alcunché, secondo i presupposti dell’art.360, co.1, n. 5 c.p.c., sulla decisività dei fatti omessi e sulla circostanza che essi furono oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito.

Vertendosi in materia di sgravi contributivi, va poi richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui quando l’Inps allega inadempienze contributive che portano al disconoscimento del concesso sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio (tra le tante, v. Cass.1157/18, Cass.18160/18). La dedotta violazione dell’art.2697 c.c. dunque non sussiste, poiché non spettava all’Inps dimostrare quale fosse il CCNL applicabile; spettava bensì alla ricorrente, la quale intende fruire dello sgravio contributivo per il lavoro agricolo, dimostrare che il settore produttivo cui andava inscritta era quello agricolo e non quello del terziario. Non essendo onerato della relativa prova l’Inps, è irrilevante che l’Istituto abbia prodotto solo in appello il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari.

Quanto alla censura secondo cui l’Inps, in violazione dell’art.416 c.p.c., non aveva mai contestato specificamente che il contratto applicabile non fosse quello degli agricoli, si osserva che: da un lato, la mancata contestazione appare irrilevante, poiché si verte in tema di fatto costitutivo del diritto allo sgravio, e spettava quindi alla società, indipendentemente da successive contestazioni, allegare il CCNL applicabile; dall’altro lato, la sentenza ha ben osservato – e sul punto il ricorso non contiene alcuna critica specifica, mostrandosi inammissibile per genericità – che la contestazione circa il reale CCNL applicabile era già contenuta nel verbale d’accertamento cui si opponeva la società, sicché non aveva ragion d’essere la denunciata tardività della contestazione.

Resta da dire che l’art.6, lett. d) l. n.92/79, secondo cui i lavoratori addetti alla raccolta di prodotti agricoli assunti da imprese non agricole sono considerati lavoratori agricoli ai fini previdenziali, non confuta quanto fin qui detto. La norma si basa su un dato di fatto, ovvero che si tratti di operai addetti alla raccolta di prodotti agricoli, e li “considera” lavoratori agricoli.

La norma non incide tuttavia sul versante della contrattazione collettiva, e non impedisce che l’impresa applichi un CCNL riferito al suo settore di appartenenza, e che su tale contratto collettivo vada accertato il diritto agli sgravi. Del resto, se il datore di lavoro sceglie l’applicazione di un CCNL più favorevole per il lavoratore – nel caso di specie in CCNL Ortofrutticoli – rispetto a quello che deriverebbe dalla sua classificazione come imprenditore agricolo, è a tale regime più favorevole, e ai relativi minimi retributivi, che va parametrato l’obbligo contributivo. Invero, l’art.1 d.l. n.338/89 ammette la deroga in melius dei minimi retributivi previsti dal CCNL (v. Cass.6966/10), essendo consentito che il contratto individuale, tramite l’applicazione in concreto da parte del datore di un CCNL diverso e più favorevole, rechi regime più favorevole del CCNL altrimenti di riferimento. Stesso discorso vale per gli sgravi contributivi, ai sensi dell’art.6 d.l. n.338/89, nel suo richiamo all’art.1.

Infine, il rilievo di cui al terzo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe stato violato l’art.1 CCNL Ortofrutticoli e Agrumari che non prevede l’applicazione di tale CCNL alle aziende con dipendenti che esercitano attività di raccolta di prodotti agricoli, si mostra inconferente: come detto, l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza sul settore produttivo cui andava riferita l’attività della ricorrente è censurabile nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €8000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.