CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2022, n. 10113
Variazione della classificazione delle lavorazioni – Accertamento ispettivo INAIL -Provvedimento di rettifica – Obbligo di denuncia ex art. 12 T.U. nr. 1124 del 1965 – Esclusione – Decorrenza effetti variazione d’ufficio
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Salerno, pronunciando sull’appello proposto dall’Inail nei confronti della società oggi ricorrente, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato «inefficace la cartella impugnata per l’importo superiore ad euro 36.305,31».
2. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come la società in epigrafe fosse intestataria di due posizioni assicurative per l’attività di officina meccanica, entrambe, in origine, inquadrate nel settore terziario. La ditta, nel giugno 2002, chiedeva all’Inps la variazione della classificazione, con inquadramento nel settore industria, senza che una omologa richiesta (di rettifica) fosse comunicata all’INAIL. Nel 2006, quest’ultimo, a seguito di accertamento ispettivo, procedeva d’ufficio alla rettifica per l’attività in oggetto, adeguandolo a quello già riconosciuto dall’Inps, con applicazione delle relative sanzioni.
3. Nelle more del giudizio, l’INAIL rideterminava le somme richieste con la cartella esattoriale, in un minor importo: i premi, infatti, erano calcolati non con la decorrenza originariamente indicata nel verbale ispettivo (1.3.2001) ma dal momento della variazione INPS (1.6.2002).
4. Per la Corte di appello, la rettifica, nei termini precisati, era conforme alla disciplina di riferimento.
5. Avverso la pronuncia, ha proposto ricorso in Cassazione la società in epigrafe con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’INAIL.
6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla legge nr. 176 del 2020.
Ragioni della decisione
7. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
8. Con il primo motivo, è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 del T.U. INAIL, 14 del dm. 12 dicembre 2000 e 14, comma 4, secondo periodo, della legge nr. 412 del 1991.
9. La società ricorrente assume che il provvedimento di rettifica disposto dall’ INAIL, a seguito di accertamento ispettivo del 2006, sulla base dell’omologa determinazione di variazione adottata dall’INPS, con effetto dall’ 1 giugno 2002, doveva decorrere successivamente al 2006, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione del provvedimento medesimo.
10. Parte ricorrente deduce, infatti, di aver regolarmente denunciato all’INAIL la propria attività consistente nella vendita di auto nuove e usate, con reparto di officina meccanica ed assistenza tecnica, e di aver l’INAIL proceduto ad inquadrarla nel settore terziario. Alcuna modifica delle lavorazioni era medio tempore intervenuta, per cui nessun obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 12 T.U. nr. 1124 del 1965, era imputabile alla società.
11. Il motivo è fondato.
12. Secondo consolidato orientamento di questa Corte (in ultimo ribadito da Cass. nr. 32445 del 2021), in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al D.M. 12 dicembre 2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
13. Con riferimento, in particolare, all’ipotesi di rettifica della tassazione INAIL, a seguito di accertamento di una diversa classificazione aziendale adottata dall’INPS, la Corte (v., tra le altre, Cass. nr. 4794 del 2019 e Cass. nr. 9227 del 2018), nell’eseguire l’esegesi della normativa di riferimento e, specificamente, dell’art. 14, comma 3, del DM. 12 dicembre 2000, ha osservato che «allorquando il comma 3 del citato art. 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell’Inps, ( e) precisa […] che essa ha effetto dalla data di decorrenza del “provvedimento adottato” ai sensi delle citate disposizioni [….] l’adozione del provvedimento che […] rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall’Inail» (Cass. nr. 4794 del 2019 e Cass. nr. 9227 del 2018 cit.; v. anche Cass. nr. 19979 del 2017).
14. Il fondamento delle esposte considerazioni poggia, come già detto, sulla regola generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi.
15. In coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8 (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), sia l’art. 16 (per la rettifica d’ufficio) che l’art. 17 (per quella su istanza) del D.M. 12 dicembre 2000, dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
16. Soccorre, anche, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui all’art. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e all’art. 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato D.M. 12 dicembre 2000. Infatti, in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
17. Analoga disposizione è prevista dalle norme di cui allo stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 15 e 17, rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto ( Cass. nr. 19979 del 2017 cit., cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019 e, ancora, 20907 e 20908 del 2020).
18. Il riportato esito interpretativo -e dunque l’affermazione per cui il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa, ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione- costituisce premessa che il Collegio non intende rimettere in discussione.
19. In applicazione della stessa, deve allora osservarsi come la sentenza della Corte di appello di Salerno sia incorsa nei denunciati errori di diritto, là dove ha affermato la legittimità della decorrenza della rettifica dall’ 1.6.2002, in coincidenza con la attuata variazione da parte dell’INPS, e non dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, al datore di lavoro, del provvedimento di rettifica dell’INAIL.
20. In base all’accertamento contenuto nella decisione impugnata, infatti, la raggiunta conclusione risulta ancorata esclusivamente al dato oggettivo della operata riclassificazione, ai fini previdenziali, del datore di lavoro, piuttosto che a riconosciute situazioni di «erronea o incompleta denuncia» di dati all’INAIL, ai termini di legge. Dalla sentenza emerge, piuttosto, che la società aveva denunciato l’esatto ciclo della lavorazione al momento dell’instaurazione del rapporto con l’ente e non risulta un accertamento di sopravvenuta modificazione dell’estensione e della natura dei rischi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del T.U. nr. 1124 del 1965.
21. Pertanto, è dal momento di adozione del provvedimento che ha inciso, da ultimo, sulla classificazione (id est: quello cioè assunto dall’INAIL) che devono farsi decorrere gli effetti della variazione d’ufficio, con tutto quanto consegue in termini di esatta (o meno) determinazione delle pretese economiche, legate al nuovo premio individuato dall’Inail, controverse in causa.
22. Resta assorbito l’esame del secondo motivo, relativo alla regolazione delle spese processuali.
23. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la causa rinviata alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, nel decidere la controversia, farà applicazione dei principi enunciati nei punti che precedono.
24. Alla Corte territoriale è demandato, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
25. Non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P;R, 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma l-gi/ater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.