CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2022, n. 10113 – Il provvedimento adottato d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto