CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29362 – Il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all’esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l’erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa