CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29362
Titolare di pensione di anzianità – Diritto alla pensione supplementare – Domanda – Condizione
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di M.F., titolare di pensione di anzianità dal gennaio 2001, volta ad ottenere la pensione supplementare di cui alla L n 1338/1962 sulla base della contribuzione versata alla gestione separata.
La Corte ha precisato che il diritto alla pensione supplementare era subordinato alla condizione che il richiedente avesse compiuto, alla data della domanda, l’età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista per l’AGO e che la pensione supplementare decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ha quindi affermato che il M., alla data di presentazione della domanda del 17/6/2008, non aveva il requisito anagrafico di 65 anni, richiesto da ultimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con la conseguenza che l’Inps aveva correttamente respinto la domanda.
2. Avverso la sentenza ricorre il M. con quattro motivi.
Resiste l’Inps.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 c.p.c.
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt 1 e 2 L n 335/1995, dell’art 2 DM 282/1996.
Censura la ritenuta applicabilità alla pensione supplementare della normativa che aveva elevato il requisito anagrafico a 65 anni di cui alla L n 243/2004 ( nel testo modificato dalla L n 247/2007) per la pensione di vecchiaia.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art 5 L 1338/1962. Censura l’affermazione che il diritto alla pensione supplementare sorge con la domanda amministrativa.
5. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art 1, commi 3,5 e 6 L n 243/2004.
Lamenta la mancata applicazione della clausola di salvaguardia in base alla quale, avendo compiuto i 57 anni entro il 31/12/2007, manteneva il diritto alla pensione supplementare al compimento di tale età anagrafica.
6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art 5 L. n. 1338/1962 e dell’art 1 L. n. 243/2004 con cui osserva che avendo compiuto i 65 anni in corso di causa non era necessaria una nuova domanda.
7.1 motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati.
8. Il ricorrente rileva che ai sensi dell’art 1, n 2, del DM citato ” Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ….hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempre che in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995″.
Secondo il ricorrente il richiamo all’art. 1, comma 20, L 335/1995 fisserebbe il requisito anagrafico in 57 anni restando in tal modo cristallizzato.
La tesi del ricorrente non può essere accolta.
L’art 5 del L n 1338/1962 stabilisce che il diritto alla pensione supplementare è subordinato al raggiungimento dell’età pensionabile e, dunque, la legge fissa un’allineamento tra l’età per la pensione di vecchiaia e la pensione supplementare con la conseguenza che è ragionevole ritenere che il rinvio contenuto nell’art 1, comma 2, del DM citato sia un rinvio mobile sempre agganciato all’età per la pensione di vecchiaia. Sarebbe del resto non convincente fissare date anagrafiche diverse per la pensione supplementare e quella di vecchiaia, né del resto un decreto, fonte normativa secondaria, potrebbe disporre un’età non modificabile dalla legge primaria.
Come già chiarito da questa Corte (v., fra le altre, Cass. 9 maggio 2016, n. 9293), la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2°, lett. a), legge n. 1338 del 1962), sia con riferimento alle modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2°, lett. b) e c), legge n. 1338 cit.), con la conseguenza che l’età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione ( cfr Cass n. 9293/2016, n. 25669/2017, n. 20909/2020, n.18172/2020).
9. Il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda amministrativa non si appalesa solo come impulso per il procedimento o mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il legislatore, come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione (non già dal compimento dell’età anagrafica sibbene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).
10. Va, inoltre, affermato che il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all’esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l’erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa.
11. E’, altresì, infondata la lamentata mancata applicazione della clausola di salvaguardia. L’art 3 L. n 243/2004 stabilisce che : Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. La norma ha previsto, dunque, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applichi ai lavoratori che abbiano maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore. A riguardo si è chiarito che, operando tale norma testualmente «ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità» (art. 1, comma 3, I. n. 243/2004) e costituendo un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati ex art. 14 prel. c.c. (così Cass. n. 3322 del 2018).
12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali,oltre 15 % per spese generali ed accessori di legge nonché euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13.