CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4924 depositata il 23 febbraio 2024 – In materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l’art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell’assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell’INPS dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell’invalido.