CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5245 – Nel caso di variazione della lavorazione denunciata dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, che, fermo l’inquadramento, comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l’INAIL provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni, e la relativa tassazione, con decorrenza dalla data della variazione stessa, non dalla data del provvedimento dell’INAIL, ferma la prescrittibilità dei premi nel termine quinquennale