lavoro

INAIL – Circolare n. 6 del 7 febbraio 2024 – Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – Integrazioni alla circolare Inail 6 dicembre 2023, n. 53 – Applicazione del massimale per la liquidazione delle rendite ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per alcune figure apicali – Applicazione della gestione per conto dello Stato per i giornalisti dipendenti di amministrazioni statali

INAIL - Circolare n. 6 del 7 febbraio 2024 Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica - Integrazioni alla circolare Inail 6 dicembre 2023, n. 53 - Applicazione del massimale per la liquidazione delle rendite ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3256 depositata il 5 febbraio 2024 – La tutela “indennitaria risarcitoria” sancita dall’art.18 comma 5 L. 300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società.

La tutela "indennitaria risarcitoria" sancita dall'art.18 comma 5 L. 300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all'esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società.

Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08) – Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024 del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)” - [...]

Pescatori autonomi – Aliquota contributiva per l’anno 2024 – INPS – Circolare n. 29 del 6 febbraio 2024

INPS - Circolare n. 29 del 6 febbraio 2024 Pescatori autonomi - Aliquota contributiva per l’anno 2024 SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2024, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione. INDICE 1. Adeguamento delle [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2833 depositata il 30 gennaio 2024 – Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’obbligo datoriale dell’amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la discrezionalità dell’ente nella valutazione dell’esperimento, ed è finalizzato alla «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo

Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’obbligo datoriale dell’amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell’esperimento, ed è finalizzato alla «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2529 depositato il 26 gennaio 2024 – Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; ne consegue che tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2516 depositata il 26 gennaio 2024 – Durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

Durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

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