lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6555 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all’audizione – con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento – senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6953 depositata l’ 8 marzo 2023 – In tema di assegni al nucleo familiare, per lavoratori comunitari, la prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente attraverso un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000

In tema di assegni al nucleo familiare, per lavoratori comunitari, la prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6838 depositata il 7 marzo 2023 – Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisca un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, ha tuttavia precisato che “ove, però, il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l’inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisca un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, ha tuttavia precisato che "ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta

Tirocinio fraudolento e ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro – Chiarimenti – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 453 del 8 marzo 2023

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 453 del 8 marzo 2023 Tirocinio fraudolento e ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro – Chiarimenti Sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6850 depositata il 7 marzo 2023 – Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell’art. 1, co. 563, lett. c) l. n. 266/05, alle vittime del dovere che abbiano subito un’invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili, postula che l’attività di vigilanza sia connotata da una speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, co. 563, lett. c) l. n. 266/05, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili, postula che l’attività di vigilanza sia connotata da una speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6336 depositata il 2 marzo 2023 – In tema di licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive; tuttavia, anche sulla base del novellato art. 2 della legge n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato; la sentenza di merito è stata perciò cassata perché ritenuta priva di sufficiente specificazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto

In tema di licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive; tuttavia, anche sulla base del novellato art. 2 della legge n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato; la sentenza di merito è stata perciò cassata perché ritenuta priva di sufficiente specificazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto

NASpI, dichiarazione di reddito presunto 2023 – INPS ricorda ai beneficiari l’obbligo di trasmettere il NASpI-COM – INPS – Comunicato del 6 marzo 2023

INPS - Comunicato del 6 marzo 2023 NASpI, dichiarazione di reddito presunto 2023 - INPS ricorda ai beneficiari l’obbligo di trasmettere il NASpI-COM I beneficiari di disoccupazione NASpI che nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il 2023. I soggetti interessati dall’obbligo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6588 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)

In tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)

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