lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6345 depositata il 2 marzo 2023 – Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l’assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l’applicazione dell’art. 2103 c.c., che non riguarda i dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l’art. 36 Cost., in quanto, secondo la contrattazione collettiva, la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato

Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l’assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l’applicazione dell’art. 2103 c.c., che non riguarda i dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l’art. 36 Cost., in quanto, secondo la contrattazione collettiva, la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6497 depositata il 3 marzo 2023 – L’omissione di doveri cardine di igiene e sorveglianza sanitaria può concretizzare quel rischio specifico che giustifica il riconoscimento della qualifica dei ricorrenti quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere e, quindi, non è corretta una interpretazione del dato normativo in esame che escluda aprioristicamente che ricorrano le particolari condizioni ambientali ed operative qualora l’evento lesivo sia legato alla impropria somministrazione dei vaccini a cui il militare è obbligatoriamente sottoposto

L'omissione di doveri cardine di igiene e sorveglianza sanitaria può concretizzare quel rischio specifico che giustifica il riconoscimento della qualifica dei ricorrenti quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere e, quindi, non è corretta una interpretazione del dato normativo in esame che escluda aprioristicamente che ricorrano le particolari condizioni ambientali ed operative qualora l’evento lesivo sia legato alla impropria somministrazione dei vaccini a cui il militare è obbligatoriamente sottoposto

Certificazione di malattia dei lavoratori marittimi – Precisazioni – INPS – Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023

INPS - Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 Certificazione di malattia dei lavoratori marittimi - Precisazioni Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica. Con l’articolo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 4828 depositata il 16 febbraio 2023 – Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5788 depositata il 24 febbraio 2023 – Il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l’eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 cod.civ.

Il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l’eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 cod.civ.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6008 depositata il 28 febbraio 2023 – La responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e che, di conseguenza, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo

La responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e che, di conseguenza, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 1095 del 14 febbraio 2023 – Documento di programmazione della vigilanza – Anno 2023

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 1095 del 14 febbraio 2023 Documento di programmazione della vigilanza - Anno 2023 Si trasmette il documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2023 presentato alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’art. 3 del d.lgs. 124/04 nella riunione del 13 febbraio u.s. Assumono centralità [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5881 depositata il 27 febbraio 2023 – Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria

Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria

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